Quesiti
In abbonamento
Riconciliazione
- Servizi demografici
- Stato civile
- Atti di Matrimonio
- Pubblicato il
- Per gli abbonati di FORMULAquesiti
Quesito
In caso di riconciliazione tra i coniugi:
- PER LA SEPARAZIONE AVVENUTA DAVANTI A UFFICIALE DI STATO CIVILE: dopo aver trascritto l'atto devo annotare/dare comunicazione per annotazione la/della riconciliazione sia sull'atto di matrimonio che su quello di separazione? Se devo annotare la riconciliazione sull'atto di separazione, va sulla conferma o sulla dichiarazione?
- PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE: devo informare il Tribunale che si è pronunciato in materia?
- è sufficiente solo l'atto di riconciliazione ex art. 157 c.c. in Parte 2 Serie C del Registro matrimoni o è previsto anche un atto di conferma, come nelle separazioni e nei divorzi?
- la data della riconciliazione da quando decorre? Dalla data scelta dai coniugi? E' sufficiente la loro dichiarazione o è necessaria una prova documentale o testimoniale?
- PER LA SEPARAZIONE AVVENUTA DAVANTI A UFFICIALE DI STATO CIVILE: dopo aver trascritto l'atto devo annotare/dare comunicazione per annotazione la/della riconciliazione sia sull'atto di matrimonio che su quello di separazione? Se devo annotare la riconciliazione sull'atto di separazione, va sulla conferma o sulla dichiarazione?
- PER LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE: devo informare il Tribunale che si è pronunciato in materia?
- è sufficiente solo l'atto di riconciliazione ex art. 157 c.c. in Parte 2 Serie C del Registro matrimoni o è previsto anche un atto di conferma, come nelle separazioni e nei divorzi?
- la data della riconciliazione da quando decorre? Dalla data scelta dai coniugi? E' sufficiente la loro dichiarazione o è necessaria una prova documentale o testimoniale?
Contenuto riservato agli abbonati
Accedi per leggere tutto il testo
È compreso in FORMULAquesiti. Entra con il tuo nome utente: dopo l'accesso torni qui. Hai un codice di attivazione? Registralo.
Non sei ancora abbonato? Richiedi una demo gratuita