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Quesito
Il Sindaco di un Comune con meno di 15mila abitanti, facente parte di una Unione fra Comuni costituita ai sensi dell'art. 32 TUEL (con una popolazione complessiva superiore ai 15mila abitanti), è anche - ai sensi delle previsioni dell'art. 11, comma 2 dello Statuto dell'Unione - componente di diritto del Consiglio e della Giunta dell'Unione di Comuni.
Nel caso di specie il Sindaco di questo Comune è anche Direttore facente funzioni di un Distretto Socio-Sanitario della ASL.
Successivamente all'adozione della deliberazione di Consiglio dell'Unione di presa d'atto della nomina dei rappresentanti dei Comuni in seno all'Unione, il Sindaco comunicava, al fine di non incorrere nella eventuale ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013, di rinunciare temporaneamente all'esercizio delle cariche di consigliere e assessore dell'Unione fino a quando non si fossero create le condizioni per poterle esercitare; dichiarando al contempo che, per effetto del predetto "impedimento temporaneo", le cariche di consigliere e assessore presso l'Unione, sarebbero state svolte, in sua vece, dal Vicesindaco del suo comune.
Alla luce di ciò, è corretto considerare tale rinuncia temporanea alla stregua di un impedimento temporaneo di cui all'art. 53 comma 2 del TUEL, il quale prevede la possibilità di farsi sostituire dal vicesindaco? In caso negativo, quale si ritiene debba essere la corretta procedura da seguire? In mancanza di un componente del consiglio dell'Unione, lo stesso potrebbe comunque deliberare legittimamente?
Nel caso di specie il Sindaco di questo Comune è anche Direttore facente funzioni di un Distretto Socio-Sanitario della ASL.
Successivamente all'adozione della deliberazione di Consiglio dell'Unione di presa d'atto della nomina dei rappresentanti dei Comuni in seno all'Unione, il Sindaco comunicava, al fine di non incorrere nella eventuale ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013, di rinunciare temporaneamente all'esercizio delle cariche di consigliere e assessore dell'Unione fino a quando non si fossero create le condizioni per poterle esercitare; dichiarando al contempo che, per effetto del predetto "impedimento temporaneo", le cariche di consigliere e assessore presso l'Unione, sarebbero state svolte, in sua vece, dal Vicesindaco del suo comune.
Alla luce di ciò, è corretto considerare tale rinuncia temporanea alla stregua di un impedimento temporaneo di cui all'art. 53 comma 2 del TUEL, il quale prevede la possibilità di farsi sostituire dal vicesindaco? In caso negativo, quale si ritiene debba essere la corretta procedura da seguire? In mancanza di un componente del consiglio dell'Unione, lo stesso potrebbe comunque deliberare legittimamente?
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