Quesiti
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Utilizzo di personale di cat. C per coprire P.O.
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Area delle posizioni organizzative
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Quesito
Questo Ente si è avvalso, per un periodo di circa un anno e mezzo, dell'opportunità offerta dall´art. 17, commi 3 e 4 del CCNL 21.05.2018, che in deroga all´obbligo di attribuire le posizioni organizzative esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, consente di conferire l´incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali (nello specifico, Agente di Polizia Locale cui è stata conferita la responsabilità del Servizio di Polizia Locale).
Successivamente, la suddetta posizione organizzativa è stata attribuita ad un dipendente di Cat. D, utilizzato presso questo Ente ex art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, che però ora si è dimesso per motivi di salute.
Si chiede se sia possibile procedere, stante la vacanza del profilo apicale, conferire nuovamente al dipendente di Cat. C la suddetta posizione organizzativa, atteso che il comma 4 dell'art. 17 CCNL 21.05.2018 espressamente dice:
"I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l´acquisizione di personale della categoria D".
Si precisa che, a seguito delle dimissioni del dipendente di cat. D, nel fabbisogno di personale è stata prevista la possibilità di utilizzare altro dipendente di cat. D, sempre mediante extra time, non appena lo stesso verrà individuato.
Successivamente, la suddetta posizione organizzativa è stata attribuita ad un dipendente di Cat. D, utilizzato presso questo Ente ex art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, che però ora si è dimesso per motivi di salute.
Si chiede se sia possibile procedere, stante la vacanza del profilo apicale, conferire nuovamente al dipendente di Cat. C la suddetta posizione organizzativa, atteso che il comma 4 dell'art. 17 CCNL 21.05.2018 espressamente dice:
"I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l´acquisizione di personale della categoria D".
Si precisa che, a seguito delle dimissioni del dipendente di cat. D, nel fabbisogno di personale è stata prevista la possibilità di utilizzare altro dipendente di cat. D, sempre mediante extra time, non appena lo stesso verrà individuato.
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