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Stabilizzazione di personale e TFR
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Trattamento di fine rapporto di lavoro
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Quesito
Questo Ente ha provveduto a stabilizzare personale assunto a tempo determinato a tempo indeterminato ai sensi della Legge 296 del 2006 art. 1 comma 519.
Pertanto i lavoratori sono "transitati" dal rapporto di lavoro a tempo determinato a quello indeterminato (es. cessazione T.D. 20/01/2020 assunto a T.I. il 21/01/2020).
L´INPS asserisce che, in questo caso, si è instaurato un nuovo rapporto di lavoro a T.I. successivo a quello a T.D. senza soluzione di continuità con il rapporto precedente per cui il rapporto previdenziale non è venuto meno, ritenendo che non intercorre alcun lasso temporale tra i due rapporti di lavoro.
Ritenendo, pertanto, che il Trattamento di Fine Rapporto può essere esigibile a fine carriera.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 2828 del 5/2/2021 ha ribaltato quanto asserito dall'INPS asserendo la integrale integrazione della disciplina privatistica ai sensi dell'art. 2120 del C.C. anche al comparto del pubblico impiego.
Pertanto, alla luce di detta sentenza, si chiede: si deve provvedere all'invio all'INPS dei modelli TFR ai fini del pagamento di quanto spettante al personale di che trattasi?
Pertanto i lavoratori sono "transitati" dal rapporto di lavoro a tempo determinato a quello indeterminato (es. cessazione T.D. 20/01/2020 assunto a T.I. il 21/01/2020).
L´INPS asserisce che, in questo caso, si è instaurato un nuovo rapporto di lavoro a T.I. successivo a quello a T.D. senza soluzione di continuità con il rapporto precedente per cui il rapporto previdenziale non è venuto meno, ritenendo che non intercorre alcun lasso temporale tra i due rapporti di lavoro.
Ritenendo, pertanto, che il Trattamento di Fine Rapporto può essere esigibile a fine carriera.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 2828 del 5/2/2021 ha ribaltato quanto asserito dall'INPS asserendo la integrale integrazione della disciplina privatistica ai sensi dell'art. 2120 del C.C. anche al comparto del pubblico impiego.
Pertanto, alla luce di detta sentenza, si chiede: si deve provvedere all'invio all'INPS dei modelli TFR ai fini del pagamento di quanto spettante al personale di che trattasi?
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