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Assenze Covid e norme emergenziali
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Quesito
L´art. 87, c. 1, primo periodo, D.L. n. 18/2020 prevede che Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
L´art. 26, c. 1-quinquies, lett. a), D.L. n. 104/2020 ha chiarito che tali periodi non si computano ai fini del calcolo del periodo massimo del mantenimento del posto in caso di malattia o infortunio.
Contestualmente il medesimo decreto, al comma 3-bis, stabilisce che per i periodi di assenza per malattia per ricovero ospedaliero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale, non si applica la decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di assenza.
L´applicazione coordinata delle norme sopra citate determina che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva:
- è equiparato a ricovero ospedaliero;
- non si computa ai fini del periodo di comporto;
- dà diritto all´intera retribuzione senza alcuna decurtazione della retribuzione accessoria avente carattere fisso e continuativo.
Dal 1° gennaio 2022 le norme sopra citate sono ancora applicabili?
L´art. 26, c. 1-quinquies, lett. a), D.L. n. 104/2020 ha chiarito che tali periodi non si computano ai fini del calcolo del periodo massimo del mantenimento del posto in caso di malattia o infortunio.
Contestualmente il medesimo decreto, al comma 3-bis, stabilisce che per i periodi di assenza per malattia per ricovero ospedaliero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale, non si applica la decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di assenza.
L´applicazione coordinata delle norme sopra citate determina che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva:
- è equiparato a ricovero ospedaliero;
- non si computa ai fini del periodo di comporto;
- dà diritto all´intera retribuzione senza alcuna decurtazione della retribuzione accessoria avente carattere fisso e continuativo.
Dal 1° gennaio 2022 le norme sopra citate sono ancora applicabili?
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