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Oneri relativi alla sicurezza

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Quesito

In riferimento alla gara di appalto indetta mediante la procedura MEPA il concorrente primo classificato nell'offerta economica non ha specificato la parte riguardante i Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta. Da una ricerca effettuata sul sito giurisprudenza, si è accertato che " Con la sentenza n. 2686 del 26 aprile 2021, il TAR Campania ha statuito che l´indicazione degli oneri di sicurezza aziendali pari a zero, resa dal concorrente in sede di offerta (economica), non può essere assimilata alla totale omissione di tale adempimento e non può, quindi, costituire una violazione insanabile dell´art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, a prescindere dalla natura intellettuale del servizio da affidare e dalla possibilità di ricorrere all´ausilio del soccorso istruttorio.
Secondo i giudici campani, infatti, una indicazione siffatta non può essere equiparata alla omissione dell´adempimento richiesto per legge e, quindi, alla violazione di un elemento dell´offerta ritenuto essenziale e insanabile, perché sottende in ogni caso una specifica valutazione svolta dall´offerente sugli effetti economici dell´applicazione, in concreto, degli oneri di sicurezza necessari. Di modo che, quanto a tale specifico profilo, non può procedersi a una esclusione del concorrente che prescinda dalla verifica sulla eventuale natura intellettuale delle prestazioni in riferimento e dalla possibilità di attivare il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice. In definitiva, va affermato che la fissazione degli oneri aziendali per la sicurezza nella cifra pari a zero, effettuata nell´offerta economica, non essendo assimilabile alla totale pretermissione di indicazioni al riguardo, non può costituire motivo di estromissione dalla gara, a prescindere dalla natura intellettuale del servizio da affidare e dalla possibilità di ricorrere o meno all´ausilio del soccorso istruttorio. In altri termini, l´assenza o la minima significatività di costi per la sicurezza aziendale per un servizio di ordine prevalentemente intellettuale quale quello oggetto del giudizio non può dirsi incongruo."
A questo quesito il soggetto risultante primo classificato alla gara deve essere giudicato idoneo oppure vi è l'esclusione automatica del Concorrente.

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