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Criteri generali per il regolamento uffici e servizi

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Quesito

Dal punto di vista procedurale, il D.Lgs. n. 267/2000 ha previsto, proprio per la sua importanza e strategicità, un duplice passaggio del regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi negli organi collegiali.

Infatti, rientra tra le competenze del Consiglio comunale o provinciale l´approvazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi mentre alla Giunta è lasciata l´approvazione del vero e proprio regolamento.

Il comune ha adottato i criteri generali una sola volta (come tanti altri enti di piccole dimensioni) immediatamente dopo l'entrata in vigore del T.U. 267/2000 e il successivo regolamento ha subito una serie di modifiche sostanziali, l'ultima delle quali, la previsione, seppur temporanea e in attesa della nomina di un nuovo Responsabile, dell'affidamento al Sindaco p.t. delle funzioni di Responsabile del Servizio finanziario e amministrativo.

Trattandosi di una modifica molto importante e tenuto anche conto della delibera della Corte dei conti Lombardia n. 219/2015, ci si è posti il problema sull'obbligatorietà o meno di procedere, dopo ogni elezione, alla fissazione da parte del Consiglio Comunale dei suddetti "criteri generali" o quanto meno ogni qual volta si intende procedere a una modifica sostanziale del Regolamento vigente.

E' corretta tale interpretazione?

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