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Erogazione assegno alimentare

  • Risorse umane
  • Personale dipendente: gestione economica
  • Benefici economici previsti da discipline speciali
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Quesito

Un agente di P.L. è stato sospeso dal diritto di svolgere attività lavorativa, in quanto non ha ottemperato all'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del D.L. 172/2021.

Di conseguenza, il dipendente è senza retribuzione, nè altro compenso o emolumento, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto.

Tale dipendente, a seguito della suddetta sospensione, chiede la corresponsione dell'assegno alimentare, previsto dall'art. 82, del TU n. 3/1957.

Si chiede al riguardo:

1) in riferimento alla specifica sopra indicata sospensione, la concessione dell'assegno alimentare è dovuta obbligatoriamente o può essere discrezionale?

2) se concesso, deve essere corrisposto obbligatoriamente in misurà pari alla metà dello stipendio, oppure tale misura, entro il suddetto limite, è discrezionale?

3) l'erogazione di tale assegno alimentare è a carico del datore di lavoro o di altro organismo?

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