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Quesito
Si presenta presso il nostro sportello cittadino albanese per richiedere l'iscrizione anagrafica. Esibisce permesso di soggiorno, con validità illimitata, rilasciato nel 2012. Da verifica effettuata il cittadino risulta cancellato da altro Comune nel 2015 per irreperibilità accertata. Da corrispondenza intercorsa, in casi precedenti, con l'ufficio immigrazioni della Questura, ci comunicavano che i documenti prodotti non vengono più ritenuti validi se trascorsi più di due anni consecutivi di assenza dal territorio italiano e, pertanto, il cittadino è stato invitato a produrre nuovo permesso di soggiorno considerando la sua come una nuova iscrizione nel territorio proveniente da irreperibilità. Ora l'avvocato ci cita per omissione di atti d'ufficio in quanto sostiene che non vi è stato alcun procedimento di revoca del permesso di soggiorno e non spetta allo scrivente ma bensi al Ministero dell'Interno stabilire o meno la validità del documento.
Si chiede pertanto se l'operato di quest'Ufficio è corretto o, diversamente, in base a quale disposizione si deve ritenere valido questo permesso di soggiorno e di conseguenza procedere comunque ad una nuova iscrizione.
Si chiede pertanto se l'operato di quest'Ufficio è corretto o, diversamente, in base a quale disposizione si deve ritenere valido questo permesso di soggiorno e di conseguenza procedere comunque ad una nuova iscrizione.
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