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Avvisi di accertamento 2015 emessi nel 2021
- Tributi
- IMU e Imposta comunale sugli immobili
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Quesito
Un utente che ha ricevuto l´avviso di accertamento IMU Anno 2015 ritiene l´imposta non dovuta in quanto gli avvisi di accertamento sono stati emessi nell´anno 2021.
L´utente a sostegno della sua tesi richiama la seguente normativa di riferimento:
(art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020) che prevede: "in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 [...] scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi".
Precisa inoltre che, il D.L. n. 7/2021 ha previsto un ulteriore rinvio per la notifica degli avvisi di accertamento e liquidazione e per la consegna degli avvisi bonari che scadevano entro il 31 dicembre 2020: la notifica potrà avvenire dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022 per gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero crediti d´imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020. Tali atti devono però essere stati emessi (firmati e protocollati) entro il 31 dicembre 2020.
La tesi formulata non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto in forza del comma 7-bis dell´articolo 157 del D.L. n. 34/2020 tale norma non si applica alle entrate degli enti territoriali, infatti nell´art. 157 gli enti impositori locali non sono mai citati espressamente, e quanto all´attuazione della disposizione, ai commi 5 e 6 si dettano indicazioni solo con riferimento all´Agenzia delle Entrate.
Inoltre, tutte le tipologie di atti indicati nei commi 2 e 3 sono esclusivamente riferibili alle attività proprie delle agenzie fiscali.
Si richiama la risoluzione n. 6/2020 del Dipartimento delle politiche fiscali, in materia proprio di imposte locali.
Ne consegue che i Comuni avevano tempo fino al 26 marzo 2021 per emettere e notificare gli atti di accertamento che, a regime, scadevano a fine 2020.
Appare condivisibile la tesi dell´Ente sopra esposta?
L´utente a sostegno della sua tesi richiama la seguente normativa di riferimento:
(art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020) che prevede: "in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 [...] scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi".
Precisa inoltre che, il D.L. n. 7/2021 ha previsto un ulteriore rinvio per la notifica degli avvisi di accertamento e liquidazione e per la consegna degli avvisi bonari che scadevano entro il 31 dicembre 2020: la notifica potrà avvenire dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022 per gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero crediti d´imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020. Tali atti devono però essere stati emessi (firmati e protocollati) entro il 31 dicembre 2020.
La tesi formulata non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto in forza del comma 7-bis dell´articolo 157 del D.L. n. 34/2020 tale norma non si applica alle entrate degli enti territoriali, infatti nell´art. 157 gli enti impositori locali non sono mai citati espressamente, e quanto all´attuazione della disposizione, ai commi 5 e 6 si dettano indicazioni solo con riferimento all´Agenzia delle Entrate.
Inoltre, tutte le tipologie di atti indicati nei commi 2 e 3 sono esclusivamente riferibili alle attività proprie delle agenzie fiscali.
Si richiama la risoluzione n. 6/2020 del Dipartimento delle politiche fiscali, in materia proprio di imposte locali.
Ne consegue che i Comuni avevano tempo fino al 26 marzo 2021 per emettere e notificare gli atti di accertamento che, a regime, scadevano a fine 2020.
Appare condivisibile la tesi dell´Ente sopra esposta?
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