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L'art. 132 del decreto legislativo 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) dispone al secondo comma che "Il decreto è notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto."
Al riguardo lo Studio 6-2006/A (Le dichiarazioni sostitutive degli stranieri e le dichiarazioni sostitutive redatte all'estero) del Consiglio Nazionale del Notariato precisa al punto 4.2 che "L'autentica amministrativa è una forma di autentica di sottoscrizione, semplificata rispetto all'autentica formale, che trova applicazione nei soli casi previsti dalla legge (ossia istanze da produrre alla pubblica amministrazione o atti che abbiano un contenuto non negoziale), rientrante nelle tipologie tassativamente indicate dalla legge (dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà).
Essa ha lo scopo di semplificare il rapporto tra i privati e la pubblica amministrazione ed è destinata all'acquisizione di determinata documentazione sulla base della c.d. autocertificazione Questo tipo di autentica trova la sua disciplina originaria nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, poi trasfuso nell'attuale art. 21, secondo comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che limita ora la necessità di autenticazione ai soli casi di istanze presentate a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione o da gestori di servizi pubblici, prescrivendone modalità sostanziali e formali.
Come già sopra precisato, i soggetti competenti ad autenticare la firma del dichiarante sono individuati, nell'elencazione che appare tassativa prevista dalla legge, nel notaio, nel cancelliere, nel segretario comunale, nel dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco".
Alla luce di quanto esposto si chiede se il dipendente incaricato dal Sindaco possa procedere alla dichiarazione di accettazione del decreto delle somme da pagare all'erario emesso dalla Corte dei Conti nei nei giudizi di responsabilità amministrativa e di conto.
Al riguardo lo Studio 6-2006/A (Le dichiarazioni sostitutive degli stranieri e le dichiarazioni sostitutive redatte all'estero) del Consiglio Nazionale del Notariato precisa al punto 4.2 che "L'autentica amministrativa è una forma di autentica di sottoscrizione, semplificata rispetto all'autentica formale, che trova applicazione nei soli casi previsti dalla legge (ossia istanze da produrre alla pubblica amministrazione o atti che abbiano un contenuto non negoziale), rientrante nelle tipologie tassativamente indicate dalla legge (dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà).
Essa ha lo scopo di semplificare il rapporto tra i privati e la pubblica amministrazione ed è destinata all'acquisizione di determinata documentazione sulla base della c.d. autocertificazione Questo tipo di autentica trova la sua disciplina originaria nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, poi trasfuso nell'attuale art. 21, secondo comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che limita ora la necessità di autenticazione ai soli casi di istanze presentate a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione o da gestori di servizi pubblici, prescrivendone modalità sostanziali e formali.
Come già sopra precisato, i soggetti competenti ad autenticare la firma del dichiarante sono individuati, nell'elencazione che appare tassativa prevista dalla legge, nel notaio, nel cancelliere, nel segretario comunale, nel dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco".
Alla luce di quanto esposto si chiede se il dipendente incaricato dal Sindaco possa procedere alla dichiarazione di accettazione del decreto delle somme da pagare all'erario emesso dalla Corte dei Conti nei nei giudizi di responsabilità amministrativa e di conto.
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