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Riscossione dei contributi di bonifica

  • Tributi
  • Disciplina della riscossione
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Quesito

I tributi di competenza dei Consorzi di Bonifica, quali il rimborso richiesto ai proprietari degli immobili nel comprensorio (ossia dei consorziati), delle spese sostenute dall'ente per la manutenzione ed esercizio della rete dei canali e degli Impianti di Bonifica ordinaraimente vengono riscossi tramite ruolo ai sensi dell`articolo 17 comma 3 del decreto legislativo n. 46 del 1999.

Se il consorzio decidesse di riscuotere direttamente le sue entrate, utilizzazando in luogo del ruolo, l'ingiunzione fiscale ex r.d. 639/1910, potrebbe lo stesso Responsabile dell'entrata consortile sottoscrivere e notificare a mezzo del servizio postale, in caso di mancato pagamento del titolo esecutivo, il preavviso di fermo, il fermo, il preavviso d'ipoteca e l'ipoteca perchè misure cautelari non strettamente di competenza dell'Ufficiale della riscossione/Ufficiale giudiziario.

Potrebbe lo stesso Consorzio di bonifica, essendo a tutti gli effetti una pubblica amministrazione, e nello specifico un ente pubblico economico, utilizzare e sottoscrivere sempre a firma del responsabile dell'entrata, l'atto di pignoramento presso terzi, anche in questo facendo riferimento legge finanziaria per il 2008, al comma 141 dell'art. 1, il quale ha stabilito che il suddetto atto può essere redatto anche da dipendenti dell'Agente della Riscossione non abilitati alle funzioni da Ufficiali della Riscossione.

Tale norma consente alle PA per analogia di considerare l'atto di pignoramento presso terzi un provvedimento che non necessità necessariamente dell'Ufficiale della Riscossione o dell'Ufficiale Giudiziario.

Si chiede a questo punto se sia corretta la possibilità per il Consorzio di Bonifica di procedere esso stesso alla firma degli atti della procedura cautelare (fermo e ipoteca) e del solo pignoramento presso terzi senza avvalersi del concessionario della riscossione o dell'ufficiale giudiziario.

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