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Servizio di pulizia immobili comunali
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Quesito
Questa SA, ha indetto una procedura di gara per l´affidamento del servizio di pulizia degli Uffici comunali. Lo svolgimento della gara vedeva aggiudicataria l´OE X giusto verbale della commissione. Il Rup, nonostante l´offerta in parola fosse risultata non anomala richiedeva alla ditta prima classificata chiarimenti sull'offerta regolarmente forniti dalla stessa. Successivamente il RUP richiedeva supporto alla commissione per la verifica delle giustifiche pervenute. A seguito di tale richiesta, la commissione ha fatto pervenire al RUP un verbale di seduta nel quale informava che nell'esaminare la documentazione voleva rivalutare le offerte tecniche . La commissione chiedeva la riapertura della procedura sulla piattaforma MEPA al fine di formulare una proposta di aggiudicazione in modo da permettere all'Ente di procedere con l'aggiudicazione definitiva. Il Rup non ha mai confermato l´aggiudicazione provvisoria nel senso che non ha mai adottato una proposta di aggiudicazione.
Premesso quanto sopra, si chiede di voler confutare la legittimità della sotto riportata procedura per la definizione del procedimento.
In primis giova ricordare che per la procedura che qui ci occupa sono abbondantemente decorsi i termini dei 180 gg previsti dall´art. 93 per cui la definizione della gara dovrebbe essere preceduta da una rinnovata conferma a partecipare degli offerenti originari. Quindi partendo dall´assunto, che l´aggiudicazione proposta dalla commissione, è un atto di secondo grado ovvero non conclusivo e come tale non suscettibile di ingenerare nell´aggiudicatario potenziale aspettative qualificate, apparirebbe opportuno nominare una nuova commissione al fine di valutare nuovamente le offerte.
Li 10/9/2021.
Nel caso tale procedura non fosse applicabile, come si dovrebbe agire per arrivare alla definizione della stessa? A chi spetterebbe la competenza dell'eventuale annullamento?
Premesso quanto sopra, si chiede di voler confutare la legittimità della sotto riportata procedura per la definizione del procedimento.
In primis giova ricordare che per la procedura che qui ci occupa sono abbondantemente decorsi i termini dei 180 gg previsti dall´art. 93 per cui la definizione della gara dovrebbe essere preceduta da una rinnovata conferma a partecipare degli offerenti originari. Quindi partendo dall´assunto, che l´aggiudicazione proposta dalla commissione, è un atto di secondo grado ovvero non conclusivo e come tale non suscettibile di ingenerare nell´aggiudicatario potenziale aspettative qualificate, apparirebbe opportuno nominare una nuova commissione al fine di valutare nuovamente le offerte.
Li 10/9/2021.
Nel caso tale procedura non fosse applicabile, come si dovrebbe agire per arrivare alla definizione della stessa? A chi spetterebbe la competenza dell'eventuale annullamento?
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