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Copertura INAIL per incarichi gratuiti
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Incompatibilità dei dipendenti pubblici
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Quesito
Questo Comune ha pubblicato un avviso per manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di collaborazione a titolo gratuito e a tempo determinato, ai sensi dell´art. 5, comma 9 del d.l. 95/12 e s.m.i. rivolto agli ex dipendenti, collocati in quiescenza, del Comune di Reggio Calabria ed inquadrati nelle categorie C e D. Nel regolamentare la predetta collaborazione, l´art. 2 del citato avviso prevede che:
Art. 2 Le prestazioni lavorative oggetto dell´incarico dovranno essere svolte a titolo gratuito. Il rapporto di collaborazione sarà costituito e regolato attraverso la sottoscrizione di apposito disciplinare d´incarico. Il rapporto di collaborazione dovrà essere svolto con le modalità di seguito riportate:
o la durata della collaborazione è pari ad anni 1, a decorrere dalla data di stipula del disciplinare d´incarico;
o ai fini della formalizzazione, è necessaria la preventiva acquisizione e verifica di apposita dichiarazione circa l´insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, rispetto allo svolgimento dell´incarico nei confronti dei responsabili di procedimento dei settori di competenza, da allegarsi al relativo disciplinare;
o le attività oggetto del citato disciplinare devono svolgersi in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione o coordinamento con il Comune di Reggio Calabria e senza continuità nell´esecuzione delle prestazioni, nonché senza vincolo di orari e di presenza prestabiliti;
o le predette attività sono svolte di norma all´interno delle sedi comunali, e prevedono la possibilità di utilizzare i mezzi e le attrezzature del Comune, fatta salva la possibilità di prevedere - in via eccezionale - l´eventuale autorizzazione all´uso del mezzo proprio dell´incaricato, nell´ipotesi di mancata disponibilità delle autovetture comunali, restando consentito in questo caso il rifornimento di carburante con le fuel card o buoni benzina comunali ovvero il rimborso della spesa anticipata secondo il criterio del quinto del prezzo di un litro di benzina verde per ogni Km percorso;
o non è previsto alcun altro rimborso per ulteriori spese eventualmente sostenute;
o le suddette attività non prevedono alcun inserimento nell´organizzazione e nella gestione dell´Ente, restando inteso che le stesse sono da espletarsi a supporto e collaborazione in specifiche attività di competenza del Servizio/Ufficio di assegnazione;
o tali attività non comportano responsabilità gestionali, né l´assunzione di responsabilità verso l´esterno o in alcun modo la rappresentanza dell´Ente, secondo quanto previsto dal T.U.E.L.;
o in ottemperanza della vigente normativa sulla privacy, l´incaricato deve impegnarsi al vincolo di riservatezza su decisioni, informazioni, notizie e dati di ogni tipo dei quali l´incaricato potrebbe venire a conoscenza per motivi legati all´incarico;
o rimane a carico dell´Amministrazione l´attivazione di apposita polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile nonché la comunicazione all´Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica.
Tuttavia, dalla disamina della normativa in materia di assicurazione Inail, sembrerebbe che restino esclusi dalla suddetta copertura assicurativa i soggetti collocati in quiescenza che svolgano incarichi gratuiti ai sensi e per gli effetti dell´art. 5, comma 9 del d.l. 95/12 e s.m.i.. Al riguardo, la circolare Inail avente prot. 660110/8.3.2017/0004856 specifica che:
"ove gli incarichi gratuiti siano inquadrati dall´amministrazione conferente nell´ambito di un rapporto di lavoro autonomo, in assenza dei requisiti del coordinamento con l´attività del committente e della continuità nella esecuzione delle prestazioni, non potrà trovare attuazione l´obbligo assicurativo Inail, in assenza di un´apposita norma di riferimento".
Alla luce di quanto sopra, in considerazione delle caratteristiche dell´incarico conferito dal Comune che deve "svolgersi in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione o coordinamento con il Comune di Reggio Calabria e senza continuità nell´esecuzione delle prestazioni, nonché senza vincolo di orari e di presenza prestabilita", con la presente si chiede se debba o meno applicarsi l´obbligo di copertura assicurativa Inail per gli ex dipendenti in quiescenza che assumano incarichi gratuiti ai sensi e per gli effetti del citato art. 5, comma 9 del d.l. 95/12 e s.m.i.
Art. 2 Le prestazioni lavorative oggetto dell´incarico dovranno essere svolte a titolo gratuito. Il rapporto di collaborazione sarà costituito e regolato attraverso la sottoscrizione di apposito disciplinare d´incarico. Il rapporto di collaborazione dovrà essere svolto con le modalità di seguito riportate:
o la durata della collaborazione è pari ad anni 1, a decorrere dalla data di stipula del disciplinare d´incarico;
o ai fini della formalizzazione, è necessaria la preventiva acquisizione e verifica di apposita dichiarazione circa l´insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, rispetto allo svolgimento dell´incarico nei confronti dei responsabili di procedimento dei settori di competenza, da allegarsi al relativo disciplinare;
o le attività oggetto del citato disciplinare devono svolgersi in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione o coordinamento con il Comune di Reggio Calabria e senza continuità nell´esecuzione delle prestazioni, nonché senza vincolo di orari e di presenza prestabiliti;
o le predette attività sono svolte di norma all´interno delle sedi comunali, e prevedono la possibilità di utilizzare i mezzi e le attrezzature del Comune, fatta salva la possibilità di prevedere - in via eccezionale - l´eventuale autorizzazione all´uso del mezzo proprio dell´incaricato, nell´ipotesi di mancata disponibilità delle autovetture comunali, restando consentito in questo caso il rifornimento di carburante con le fuel card o buoni benzina comunali ovvero il rimborso della spesa anticipata secondo il criterio del quinto del prezzo di un litro di benzina verde per ogni Km percorso;
o non è previsto alcun altro rimborso per ulteriori spese eventualmente sostenute;
o le suddette attività non prevedono alcun inserimento nell´organizzazione e nella gestione dell´Ente, restando inteso che le stesse sono da espletarsi a supporto e collaborazione in specifiche attività di competenza del Servizio/Ufficio di assegnazione;
o tali attività non comportano responsabilità gestionali, né l´assunzione di responsabilità verso l´esterno o in alcun modo la rappresentanza dell´Ente, secondo quanto previsto dal T.U.E.L.;
o in ottemperanza della vigente normativa sulla privacy, l´incaricato deve impegnarsi al vincolo di riservatezza su decisioni, informazioni, notizie e dati di ogni tipo dei quali l´incaricato potrebbe venire a conoscenza per motivi legati all´incarico;
o rimane a carico dell´Amministrazione l´attivazione di apposita polizza assicurativa per infortunio e responsabilità civile nonché la comunicazione all´Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica.
Tuttavia, dalla disamina della normativa in materia di assicurazione Inail, sembrerebbe che restino esclusi dalla suddetta copertura assicurativa i soggetti collocati in quiescenza che svolgano incarichi gratuiti ai sensi e per gli effetti dell´art. 5, comma 9 del d.l. 95/12 e s.m.i.. Al riguardo, la circolare Inail avente prot. 660110/8.3.2017/0004856 specifica che:
"ove gli incarichi gratuiti siano inquadrati dall´amministrazione conferente nell´ambito di un rapporto di lavoro autonomo, in assenza dei requisiti del coordinamento con l´attività del committente e della continuità nella esecuzione delle prestazioni, non potrà trovare attuazione l´obbligo assicurativo Inail, in assenza di un´apposita norma di riferimento".
Alla luce di quanto sopra, in considerazione delle caratteristiche dell´incarico conferito dal Comune che deve "svolgersi in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione o coordinamento con il Comune di Reggio Calabria e senza continuità nell´esecuzione delle prestazioni, nonché senza vincolo di orari e di presenza prestabilita", con la presente si chiede se debba o meno applicarsi l´obbligo di copertura assicurativa Inail per gli ex dipendenti in quiescenza che assumano incarichi gratuiti ai sensi e per gli effetti del citato art. 5, comma 9 del d.l. 95/12 e s.m.i.
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