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Limiti quantitativi e di spesa per contratti a tempo determinato
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- Ordinamento del lavoro
- Limitazione delle assunzioni
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Quesito
L´art. 52, cc. 1-2, CCNL 21 maggio 2018 dispone che:
"1. Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell´art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all´art. 50, comma 3."
Il limite citato dal comma 2 è quello generale per i contratti a tempo determinato:
"3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell´anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all´unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell´assunzione."
L´ente, con 5 dipendenti a tempo indeterminato, ha già stipulato n. 2 contratti a tempo determinato e a 12 ore ciascuno, ai sensi dell´articolo 1, comma 557, L. 311/2004 (uno Cat. D nominato anche Responsabile di P. O. ed uno Cat. C), n. 1 contratto a tempo determinato ai sensi dell´articolo 110, comma 1, del T. U. 267/2000, 18 ore settimanali Categoria D, n. 1 contratto di staff art. 90 T. U. 267/2000, a tempo determinato per 18 ore settimanali Cat. C e intende stipulare altri 3 contratti per mesi due e un altro fino al 31/12/2021, mediante ricorso ad agenzia interinale.
La Giunta ha deliberato il limite del lavoro flessibile per l´anno 2021 in EUR 26.548,00 precisando che, da tale somma, occorre decurtare la spesa sostenuta per l´ufficio di staff.
Si chiede se con tutti questi contratti a tempo determinato l´ente rispetterà il limite del 20% del personale in servizio al momento dell´assunzione di queste nuove figure, oppure lo ha già sforato, e se questi nuovi contratti possono riguardare la categoria A.
Si chiede, inoltre, se la spesa relativa agli altri contratti già in essere (escluso il 110, comma 1) rientrano nel limite previsto dall´art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 oppure se il limite di spesa per lavoro flessibile da non superare per l´anno 2021, come lascerebbe intendere la delibera di Giunta comunale con cui è stato fissato, sia relativo solo al contratto di staff e ai nuovi 4 che si intende stipulare, oltre alle spese per l´Agenzia compreso IVA, o se anche queste ultime vadano escluse.
Quali sono le conseguenze e le sanzioni in caso di superamento di detti limiti?
"1. Gli enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell´art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono stipulati entro il limite di cui all´art. 50, comma 3."
Il limite citato dal comma 2 è quello generale per i contratti a tempo determinato:
"3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell´anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all´unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell´assunzione."
L´ente, con 5 dipendenti a tempo indeterminato, ha già stipulato n. 2 contratti a tempo determinato e a 12 ore ciascuno, ai sensi dell´articolo 1, comma 557, L. 311/2004 (uno Cat. D nominato anche Responsabile di P. O. ed uno Cat. C), n. 1 contratto a tempo determinato ai sensi dell´articolo 110, comma 1, del T. U. 267/2000, 18 ore settimanali Categoria D, n. 1 contratto di staff art. 90 T. U. 267/2000, a tempo determinato per 18 ore settimanali Cat. C e intende stipulare altri 3 contratti per mesi due e un altro fino al 31/12/2021, mediante ricorso ad agenzia interinale.
La Giunta ha deliberato il limite del lavoro flessibile per l´anno 2021 in EUR 26.548,00 precisando che, da tale somma, occorre decurtare la spesa sostenuta per l´ufficio di staff.
Si chiede se con tutti questi contratti a tempo determinato l´ente rispetterà il limite del 20% del personale in servizio al momento dell´assunzione di queste nuove figure, oppure lo ha già sforato, e se questi nuovi contratti possono riguardare la categoria A.
Si chiede, inoltre, se la spesa relativa agli altri contratti già in essere (escluso il 110, comma 1) rientrano nel limite previsto dall´art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010 oppure se il limite di spesa per lavoro flessibile da non superare per l´anno 2021, come lascerebbe intendere la delibera di Giunta comunale con cui è stato fissato, sia relativo solo al contratto di staff e ai nuovi 4 che si intende stipulare, oltre alle spese per l´Agenzia compreso IVA, o se anche queste ultime vadano escluse.
Quali sono le conseguenze e le sanzioni in caso di superamento di detti limiti?
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