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Quesito

E´ stata presentata su richiesta della parte interessata accesso agli atti, tramite Avvocato, ai fini della produzione in atti giudiziari, ordinanza sindacale di T.S.O. senza gli "omissis", già pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune, ma con l'indicazione delle generalità dei soggetti.

La controparte, dopo essere stata informata tramite notifica, del rilasciato di copia integrale dell´ordinanza suddetta, in quanto riconosciuto un interesse concreto e giuridicamente rilevante, ha opposto tramite il proprio legale diniego al rilascio, ai sensi l´art. 4 del DM 10/05/1994 n. 415, specificando che eventuali illegittime violazioni della riservatezza dell´assistita, saranno tutelate innanzi alle sedi giudiziarie competenti.

L´Ente, non ha accolto il diniego richiesto e ha rigettato l´opposizione ai sensi dell´art. 9, paragrafo 2, lett. f) del GDPR (U.E. 2016/679) - Regolamento generale sulla protezione dei dati.
La detta lettera f) annovera la fattispecie tra i casi in cui il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni qualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali. Inoltre, il caso in esame si ritiene rientra nella fattispecie prevista dall´art. 24, comma 7 e art. 25, comma 2, Legge 241/1990, per tutelare posizioni processuali. Infine, è stata richiamata la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria N. 19/2020, paragrafo 9, punto 2.
Pertanto, per queste motivazioni è stata rilasciata l´ordinanza richiesta in copia integrale e senza gli omiss.
Si chiede se l´Ente ha agito correttamente, oppure è stata violata la privacy.
In tale ultimo caso, quali sono le eventuali responsabilità (amministrative, penali ecc. e sanzioni) in capo al Responsabile che ha rilasciato formalmente l´atto?

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