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Ai sensi dell'art. 1 comma 10 del D.L. n. 32/2019 attualmente vigente (dopo la Legge di conversione n. 55/2019 e dalla Legge 26.02.2021 n. 21):
"10. ((Fino al 31 dicembre 2021)), possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo. ".
Il dossier XVIII Legislatura del 7 giugno 2019 in riferimento a tale articolo 1 comma 10, spiega dettagliatamente la novità introdotta dal D.L. n. 32/2019, riferendola agli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici, estendendo alle verifiche preventive dell'interesse archeologico, la possibilità di proporre riserve con conseguente estensione anche a tale fattispecie della possibilità di accordo bonario.
Ora, accade che un'impresa ponga alla Stazione Appaltante delle riserve ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, adducendo che il D.L. n. 32/2019 all'art. 1 comma 10 ha esteso (o ha inteso) la possibilità di proporre riserve ai sensi dell'art. 26 del Codice degli Appalti sul progetto posto a base di gara. Ritengo che tale attività ermeneutica esuli dalla Stazione Appaltante e che la stessa non possa che rigettare tali riserve atteso che (e fino a eventuali modifiche e/o correzioni) l'art. 1 comma 10 del D.L. n. 32/2019 consente la possibilità di proporre riserve unicamente per quelle attinenti i progetti oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Si chiede vostro parere.
"10. ((Fino al 31 dicembre 2021)), possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo. ".
Il dossier XVIII Legislatura del 7 giugno 2019 in riferimento a tale articolo 1 comma 10, spiega dettagliatamente la novità introdotta dal D.L. n. 32/2019, riferendola agli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici, estendendo alle verifiche preventive dell'interesse archeologico, la possibilità di proporre riserve con conseguente estensione anche a tale fattispecie della possibilità di accordo bonario.
Ora, accade che un'impresa ponga alla Stazione Appaltante delle riserve ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, adducendo che il D.L. n. 32/2019 all'art. 1 comma 10 ha esteso (o ha inteso) la possibilità di proporre riserve ai sensi dell'art. 26 del Codice degli Appalti sul progetto posto a base di gara. Ritengo che tale attività ermeneutica esuli dalla Stazione Appaltante e che la stessa non possa che rigettare tali riserve atteso che (e fino a eventuali modifiche e/o correzioni) l'art. 1 comma 10 del D.L. n. 32/2019 consente la possibilità di proporre riserve unicamente per quelle attinenti i progetti oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Si chiede vostro parere.
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