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Congedo e affido giudiziale
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Quesito
Una dipendente di questo ente, con contratto a tempo indeterminato e parziale, cat. B1, ha chiesto di fruire di 30 giorni di congedo per maternità ai sensi dell´art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001 a decorrere da giorno 8 marzo 2021.
Il trattamento economico stabilito dall´art. 22 del medesimo decreto è pari all´80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.
L´art. 43, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale per il personale delle Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, prevede espressamente che:
"Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l´intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all´effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute".
Poiché trattasi di affido giudiziale e non di adozione, stante la previsione dell´art. 22 e dell´art. 43 sopra riportato, alla dipendente spetterebbe il trattamento economico pari all´80 per cento della retribuzione, giacché, se il CCNL avesse voluto stabilire un trattamento di maggior favore, lo avrebbe previsto.
I sindacati di categoria ritengono invece, stante l´equiparazione dell´adozione alla nascita naturale, che il trattamento economico da corrispondere debba essere pari all´intero della retribuzione ma, come già evidenziato, si tratta di affido giudiziale.
È opportuno evidenziare che è stato già chiesto parere all´ARAN la quale, con nota del 9 aprile u.s., ha reso nota la propria incompetenza e demandando la questione all´attenzione del Dipartimento della Funzione Pubblica che, allo stato, ancora non ha risposto.
La busta paga dei mesi di marzo e aprile nell´attesa dei pareri è stata già elaborata corrispondendo l´intero, dovendo elaborare la busta paga entro il 18 del mese di maggio, si chiede voler rendere opportuno parere in ordine al trattamento economico che si sarebbe dovuto corrispondere per i primi mesi già fruiti e per il prossimo.
Il trattamento economico stabilito dall´art. 22 del medesimo decreto è pari all´80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.
L´art. 43, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale per il personale delle Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, prevede espressamente che:
"Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l´intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all´effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute".
Poiché trattasi di affido giudiziale e non di adozione, stante la previsione dell´art. 22 e dell´art. 43 sopra riportato, alla dipendente spetterebbe il trattamento economico pari all´80 per cento della retribuzione, giacché, se il CCNL avesse voluto stabilire un trattamento di maggior favore, lo avrebbe previsto.
I sindacati di categoria ritengono invece, stante l´equiparazione dell´adozione alla nascita naturale, che il trattamento economico da corrispondere debba essere pari all´intero della retribuzione ma, come già evidenziato, si tratta di affido giudiziale.
È opportuno evidenziare che è stato già chiesto parere all´ARAN la quale, con nota del 9 aprile u.s., ha reso nota la propria incompetenza e demandando la questione all´attenzione del Dipartimento della Funzione Pubblica che, allo stato, ancora non ha risposto.
La busta paga dei mesi di marzo e aprile nell´attesa dei pareri è stata già elaborata corrispondendo l´intero, dovendo elaborare la busta paga entro il 18 del mese di maggio, si chiede voler rendere opportuno parere in ordine al trattamento economico che si sarebbe dovuto corrispondere per i primi mesi già fruiti e per il prossimo.
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