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Congedo per cure specifiche

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Quesito

L´art. 7, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 prevede che:

"... i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni" (art. 7 - comma 1 del D.Lgs. 119/2011).

Il congedo per cure può essere utilizzato dal lavoratore per sottoporsi a cicli di cure (per esempio fisioterapiche, oncologiche, ecc..) nel rispetto di specifiche modalità.

L'art. 7 - comma 3 del D.Lgs n. 119/2011 sancisce che il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto.

Si chiede se nel conteggio delle giornate certificate (es. 15 gg. di congedo per cure) debbano essere considerati anche i giorni di sabato e domenica rientranti nell´arco temporale certificato o se, invece, nel conteggio dei giorni il sabato e domenica non vadano conteggiati come giorni di congedo, se non esplicitamente compresi nel certificato.

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