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Determinazione spesa per incremento ore a tempo parziale
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Rapporto di lavoro a tempo parziale
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Quesito
Questo Comune, già soggetto al patto di stabilità interno, nella propria dotazione organica ha diversi posti a tempo parziale che sono stati coperti nel 2007 con le prime stabilizzazioni degli LSU-LPU.
Nel corso degli anni il rapporto di lavoro, originariamente part time a 18 ore settimanali, è stato oggetto di successivi incrementi di orario fino a 24 e a 30 ore settimanali.
Volendo trasformare alcuni dei suddetti posti da tempo parziale a tempo pieno, si è ritenuto di formulare il presente quesito in merito al calcolo della relativa spesa.
Finora l´orientamento della giurisprudenza contabile in materia di limitazioni alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro part time indicava nel differenziale tra il costo del tempo pieno e quello del part time all´epoca della costituzione del rapporto l´onere finanziario di cui l´ente avrebbe dovuto tenere conto nella programmazione del fabbisogno.
Ciò al fine di evitare "comportamenti elusivi" dei vincoli vigenti in materia di turn over, qualora nel corso degli anni fossero intervenuti incrementi nell´orario dei rapporti di lavoro part time, dei quali non si era tenuto conto nella determinazione del limite quantitativo previsto per le assunzioni di personale.
Tale orientamento era in linea con la normativa vigente prima del D.L. 34/2019, che poneva come vincolo alle assunzioni degli enti locali un limite "quantitativo", parametrando le facoltà assunzionali ai risparmi derivanti dalle cessazioni di personale (c.d. "resti assunzionali" maturati a seguito di cessazioni verificatesi in più anni).
Le recenti disposizioni contenute nell´art. 33 del D.L. n. 34/2019 hanno introdotto nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali basate sul rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, secondo le misure previste dal DPCM 17 marzo 2020 che, di fatto, superano la logica del turn over e dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni.
Anche la consistenza della dotazione organica, così come disciplinata dal D.L. 75/2017, viene prevista in termini non più numerici ma finanziari, ossia di costo teorico complessivo da non superare in caso di rimodulazione in base ai fabbisogni programmati.
Si chiede pertanto se, alla luce delle suddette novità legislative, sia corretto calcolare il costo derivante dalla trasformazione di posti da part time in full time nella differenza tra il costo del tempo pieno e quello del part time vigente immediatamente prima della trasformazione, fermo restando che la trasformazione equivale a "nuova assunzione" in quanto deve avvenire "nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in tema di assunzioni", così come dispone l´art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007.
Nel corso degli anni il rapporto di lavoro, originariamente part time a 18 ore settimanali, è stato oggetto di successivi incrementi di orario fino a 24 e a 30 ore settimanali.
Volendo trasformare alcuni dei suddetti posti da tempo parziale a tempo pieno, si è ritenuto di formulare il presente quesito in merito al calcolo della relativa spesa.
Finora l´orientamento della giurisprudenza contabile in materia di limitazioni alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro part time indicava nel differenziale tra il costo del tempo pieno e quello del part time all´epoca della costituzione del rapporto l´onere finanziario di cui l´ente avrebbe dovuto tenere conto nella programmazione del fabbisogno.
Ciò al fine di evitare "comportamenti elusivi" dei vincoli vigenti in materia di turn over, qualora nel corso degli anni fossero intervenuti incrementi nell´orario dei rapporti di lavoro part time, dei quali non si era tenuto conto nella determinazione del limite quantitativo previsto per le assunzioni di personale.
Tale orientamento era in linea con la normativa vigente prima del D.L. 34/2019, che poneva come vincolo alle assunzioni degli enti locali un limite "quantitativo", parametrando le facoltà assunzionali ai risparmi derivanti dalle cessazioni di personale (c.d. "resti assunzionali" maturati a seguito di cessazioni verificatesi in più anni).
Le recenti disposizioni contenute nell´art. 33 del D.L. n. 34/2019 hanno introdotto nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali basate sul rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, secondo le misure previste dal DPCM 17 marzo 2020 che, di fatto, superano la logica del turn over e dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni.
Anche la consistenza della dotazione organica, così come disciplinata dal D.L. 75/2017, viene prevista in termini non più numerici ma finanziari, ossia di costo teorico complessivo da non superare in caso di rimodulazione in base ai fabbisogni programmati.
Si chiede pertanto se, alla luce delle suddette novità legislative, sia corretto calcolare il costo derivante dalla trasformazione di posti da part time in full time nella differenza tra il costo del tempo pieno e quello del part time vigente immediatamente prima della trasformazione, fermo restando che la trasformazione equivale a "nuova assunzione" in quanto deve avvenire "nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in tema di assunzioni", così come dispone l´art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007.
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