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Assegno ad personam riassorbibile

  • Risorse umane
  • Personale dipendente: gestione economica
  • Struttura della busta paga
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Quesito

Un dipendente ex Ente Tabacchi Italiani, stabilizzato presso l´Ente nell´anno 2011, al momento dell´assunzione presso il Comune veniva inquadrato in cat. C1.

In ossequio al principio del divieto di reformatio in peius, a tale dipendente veniva riconosciuta quale differenza retributiva tra vecchio e nuovo inquadramento un assegno ad personam, di cui una parte, la più cospicua, qualificata "non riassorbibile" e una parte, invece, come "riassorbibile".

Entrambe le voci retributive venivano imputate sulle voci stipendiali fisse.

Al Comune, per tale stabilizzazione, è annualmente riconosciuto da parte del Ministero il rimborso degli oneri sostenuti.

A seguito di progressione economica orizzontale (da C1 a C2), l´Ufficio Personale ha operato una riduzione dell´assegno riassorbibile in misura corrispondente alla differenza retributiva tra la nuova e la vecchia posizione economica.

Il dipendente contesta quanto effettuato dall´Ufficio, asserendo che tale decurtazione non avrebbe dovuto essere effettuata proprio in virtù della circostanza che i relativi oneri sono rimborsati dal Ministero e, pertanto, il Comune non sosterrebbe maggiori costi.

Si chiede se può considerarsi corretto l´operato dell´Ufficio Personale e se è corretto far gravare la differenza della nuova posizione economica e, quindi, la quota riassorbita, sulle risorse stabili del fondo del salario accessorio.

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