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Assegno ad personam riassorbibile
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
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Quesito
Un dipendente ex Ente Tabacchi Italiani, stabilizzato presso l´Ente nell´anno 2011, al momento dell´assunzione presso il Comune veniva inquadrato in cat. C1.
In ossequio al principio del divieto di reformatio in peius, a tale dipendente veniva riconosciuta quale differenza retributiva tra vecchio e nuovo inquadramento un assegno ad personam, di cui una parte, la più cospicua, qualificata "non riassorbibile" e una parte, invece, come "riassorbibile".
Entrambe le voci retributive venivano imputate sulle voci stipendiali fisse.
Al Comune, per tale stabilizzazione, è annualmente riconosciuto da parte del Ministero il rimborso degli oneri sostenuti.
A seguito di progressione economica orizzontale (da C1 a C2), l´Ufficio Personale ha operato una riduzione dell´assegno riassorbibile in misura corrispondente alla differenza retributiva tra la nuova e la vecchia posizione economica.
Il dipendente contesta quanto effettuato dall´Ufficio, asserendo che tale decurtazione non avrebbe dovuto essere effettuata proprio in virtù della circostanza che i relativi oneri sono rimborsati dal Ministero e, pertanto, il Comune non sosterrebbe maggiori costi.
Si chiede se può considerarsi corretto l´operato dell´Ufficio Personale e se è corretto far gravare la differenza della nuova posizione economica e, quindi, la quota riassorbita, sulle risorse stabili del fondo del salario accessorio.
In ossequio al principio del divieto di reformatio in peius, a tale dipendente veniva riconosciuta quale differenza retributiva tra vecchio e nuovo inquadramento un assegno ad personam, di cui una parte, la più cospicua, qualificata "non riassorbibile" e una parte, invece, come "riassorbibile".
Entrambe le voci retributive venivano imputate sulle voci stipendiali fisse.
Al Comune, per tale stabilizzazione, è annualmente riconosciuto da parte del Ministero il rimborso degli oneri sostenuti.
A seguito di progressione economica orizzontale (da C1 a C2), l´Ufficio Personale ha operato una riduzione dell´assegno riassorbibile in misura corrispondente alla differenza retributiva tra la nuova e la vecchia posizione economica.
Il dipendente contesta quanto effettuato dall´Ufficio, asserendo che tale decurtazione non avrebbe dovuto essere effettuata proprio in virtù della circostanza che i relativi oneri sono rimborsati dal Ministero e, pertanto, il Comune non sosterrebbe maggiori costi.
Si chiede se può considerarsi corretto l´operato dell´Ufficio Personale e se è corretto far gravare la differenza della nuova posizione economica e, quindi, la quota riassorbita, sulle risorse stabili del fondo del salario accessorio.
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