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Monetizzazione ferie non concesse
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Quesito
Una dipendente di questo Ente, titolare di Posizione Organizzativa del Settore Welfare, posta in quiescenza per limiti di età dal 01/04/2020, chiede la monetizzazione delle ferie non fruite per motivi di servizio.
Si evidenzia che la predetta dipendente accredita 11 giorni (anno 2018), 32 giorni (anno 2019) e 8 giorni anno 2020.
A novembre 2019, sia la dipendente che il dirigente del Settore di assegnazione sono stati notiziati del prossimo pensionamento e il dirigente è stato invitato ad assicurare la fruizione delle ferie entro i termini di permanenza in servizio della dipendente e altresì, in data 12/02/2020, con un´ulteriore nota è stato rinnovato l´invito alla programmazione delle ferie residue.
Il dirigente del Settore di assegnazione della dipendente in risposta ha inviato una nota in data 14/02/2020 evidenziando che in considerazione della carenza di personale e dei numerosi e rilevanti procedimenti in carico alla PO non erano state concesse nel tempo le ferie e che persistendone i motivi non poteva concedere tutte le ferie entro il 31 marzo.
Con successiva nota del 24/02/2020 comunicava alla dipendente il diniego delle ferie "richieste" autorizzando la fruizione solo di due giorni alla settimana.
Nel mese di marzo 2020 a seguito della pandemia da Covid 19 il predetto dirigente ha collocato la dipendente in smart working fino alla data di pensionamento, al fine di seguire tutti i procedimenti correlati al delicato settore del welfare tenuto a garantire l´applicazione di procedimenti correlati alle nuove disposizioni di legge di sostegno alla popolazione in difficoltà economica (es. consegna buoni mensa).
Attesa la peculiarità della situazione, si chiede se è o meno legittimo procedere alla liquidazione dell´indennità sostitutiva e in caso affermativo se il pagamento deve riguardare tutte le ferie o solo le annualità 2019 (rinviate per esigenze di servizio) e 2020.
Si evidenzia che la predetta dipendente accredita 11 giorni (anno 2018), 32 giorni (anno 2019) e 8 giorni anno 2020.
A novembre 2019, sia la dipendente che il dirigente del Settore di assegnazione sono stati notiziati del prossimo pensionamento e il dirigente è stato invitato ad assicurare la fruizione delle ferie entro i termini di permanenza in servizio della dipendente e altresì, in data 12/02/2020, con un´ulteriore nota è stato rinnovato l´invito alla programmazione delle ferie residue.
Il dirigente del Settore di assegnazione della dipendente in risposta ha inviato una nota in data 14/02/2020 evidenziando che in considerazione della carenza di personale e dei numerosi e rilevanti procedimenti in carico alla PO non erano state concesse nel tempo le ferie e che persistendone i motivi non poteva concedere tutte le ferie entro il 31 marzo.
Con successiva nota del 24/02/2020 comunicava alla dipendente il diniego delle ferie "richieste" autorizzando la fruizione solo di due giorni alla settimana.
Nel mese di marzo 2020 a seguito della pandemia da Covid 19 il predetto dirigente ha collocato la dipendente in smart working fino alla data di pensionamento, al fine di seguire tutti i procedimenti correlati al delicato settore del welfare tenuto a garantire l´applicazione di procedimenti correlati alle nuove disposizioni di legge di sostegno alla popolazione in difficoltà economica (es. consegna buoni mensa).
Attesa la peculiarità della situazione, si chiede se è o meno legittimo procedere alla liquidazione dell´indennità sostitutiva e in caso affermativo se il pagamento deve riguardare tutte le ferie o solo le annualità 2019 (rinviate per esigenze di servizio) e 2020.
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