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Utilizzo somme art. 67, c. 1, CCNL 21 maggio 2018
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Trattamento economico accessorio
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Quesito
In relazione all'incremento dello 0,20% del "monte salari" dell´anno 2001, l´art. 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 impone di inserire la quota annuale di tale somma all´interno del cosiddetto "Importo unico consolidato 2017".
Rispetto a questo importo, l´ARAN si era così pronunciata: "La integrazione dello 0,20% deve essere considerata come obbligatoria, in quanto direttamente ed espressamente disposta dal CCNL; nel caso l´ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità (...) suggeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall´anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema".
Questo Ente ha stanziato (come avrebbero dovuto fare tutti) e accantonato tali somme fin dall´anno 2003.
La controprova è la Tabella 15 del conto annuale che nella parte di uscita (le destinazioni) ha inserito la casellina "Accantonamento Art. 32 Comma 7 CCNL 02-05" (voce U262).
Dal 2003 all'anno 2017 ho accantonato risorse per EUR 6.300,00 mai utilizzate in quanto il mio comune (sotto i mille abitanti) non ha mai attivato le alte professionalità.
Pertanto visto l'art. 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 chiedo se:
a) posso utilizzare queste risorse di EUR 6.300,00 (accantonate dal 2003 al 2017) per finanziare gli istituti del salario accessorio dei dipendenti per l'anno 2020 in sede di contrattazione decentrata?
b) oppure devo definitivamente mandare in economia questo accantonamento considerandolo non utilizzabile in quanto l'art. 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 non ha valore retroattivo?
Rispetto a questo importo, l´ARAN si era così pronunciata: "La integrazione dello 0,20% deve essere considerata come obbligatoria, in quanto direttamente ed espressamente disposta dal CCNL; nel caso l´ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità (...) suggeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall´anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema".
Questo Ente ha stanziato (come avrebbero dovuto fare tutti) e accantonato tali somme fin dall´anno 2003.
La controprova è la Tabella 15 del conto annuale che nella parte di uscita (le destinazioni) ha inserito la casellina "Accantonamento Art. 32 Comma 7 CCNL 02-05" (voce U262).
Dal 2003 all'anno 2017 ho accantonato risorse per EUR 6.300,00 mai utilizzate in quanto il mio comune (sotto i mille abitanti) non ha mai attivato le alte professionalità.
Pertanto visto l'art. 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 chiedo se:
a) posso utilizzare queste risorse di EUR 6.300,00 (accantonate dal 2003 al 2017) per finanziare gli istituti del salario accessorio dei dipendenti per l'anno 2020 in sede di contrattazione decentrata?
b) oppure devo definitivamente mandare in economia questo accantonamento considerandolo non utilizzabile in quanto l'art. 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018 non ha valore retroattivo?
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