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Divorzio di cittadini stranieri
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Quesito
Cittadini stranieri residenti coniugati all'estero, chiedono di poter divorziare ex art. 12 l. 162/2014. L'atto non è trascritto. Sull'atto di matrimonio originale risulta la separazione effettuata all'estero. Stante la competenza a ricevere la dichiarazione di scioglimento, il nostro dubbio è l'eventuale successiva annotazione di divorzio nel caso venisse trascritto l'atto di matrimonio ex art. 19 D.P.R.396/00. Nell'atto di matrimonio originale vi è indicata la separazione. Anche questa deve essere annotata a margine dell'atto trascritto ex art. 19 anche se non prevista? (detti accordi determinano lo scioglimento automatico della comunione dei beni ai sensi dell'art.191 del c.c. come le annotazioni di convenzioni notarile invece permesse come da circolare Min. Int. e Consiglio di Stato) . Per quanto riguarda invece gli effetti sullo stato civile (da coniugati a divorziati), tale modifica la opereremmo solo dopo che il divorzio sia stato riconosciuto dallo Stato di appartenenza, esibendo quindi una dichiarazione consolare in cui risultino divorziati. Come procedereste?
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