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Utilizzo di graduatorie di altri enti
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Quesito
Con deliberazione della Giunta comunale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e il programma assunzioni per l´anno 2020 che ha previsto, tra l´ altro, la copertura di vari profili, a tempo pieno e indeterminato, mediante utilizzo di graduatorie valide e approvate da altri enti del comparto Funzioni locali, nonché degli enti di cui all´art. 2, comma 1, del D. Lgs.n. 165/2001.
A tal fine questa Amministrazione si è dotata di un proprio Regolamento e con determinazione dirigenziale è stato approvato l´Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici, espletati da altri enti.
Con ulteriore provvedimento dirigenziale è stata data precisa motivazione dell´iter logico-giuridico seguito per la redazione dell´elenco delle amministrazioni contattabili, ai fini della prosecuzione dell´iter amministrativo correlato alla stipula dell´accordo di utilizzo in cui sono stati espunti gli Enti la cui procedura concorsuale era riferita a posti part time.
A supporto di tale scelta è stato fatto espresso rinvio all´art. 2, comma 4, del vigente Regolamento sull´utilizzo delle graduatorie degli altri Enti, che prevede ai fini dell´utilizzo della graduatorie"omogeneità del regime giuridico tra il posto da coprire e quello in graduatoria"; inoltre è stato richiamato l´orientamento giurisprudenziale prevalente della Corte dei conti che, in materia di condizioni di utilizzo delle graduatorie di altri enti, ha chiarito che tra i requisiti richiesti dall´ordinamento ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro ente vi è "l´omogeneità tra il posto richiesto e quello della graduatoria con riguardo al profilo, categoria professionale e regime giuridico (es. part-time - tempo pieno)" e che "è innegabile che il regime a tempo pieno dei posti messi a concorso, ..... è alquanto diverso dal regime part-time" (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Veneto, Deliberazione n. 371/2018/PAR, Corte dei Conti, Sez. Reg.Umbria deliberazione 124/2013).
Dato atto che l´Avviso Pubblico è stato redatto coerentemente con le disposizioni del vigente Regolamento comunale, che nello stesso è stato anche espressamente richiamato lì dove si precisa che "in caso di presenza di graduatorie valide di più di un ente locale per posizioni della stessa categoria, professionalità e regime giuridico rispetto a quella ricercata si procederà a stipulare l´accordo con il primo ente locale che, in ordine di arrivo al protocollo del Comune, ha manifestato la disponibilità all´utilizzo".
Riscontrato che da tale atto determinativo sono derivate una serie di diffide di revoca che potrebbero sfociare in un possibile contenzioso, si invita a chiarire se, alla luce del richiamato regolamento e dell´avviso pubblico nonché della giurisprudenza contabile sopra indicata sia corretto l´operato di questa Amministrazione lì dove ha previsto di non utilizzare per la copertura di posti a tempo indeterminato e pieno le graduatorie di altre Amministrazioni, omogenee per categoria e profilo professionale messo a concorso ma non per regime giuridico atteso che erano riferite a prestazioni da rendersi a tempo parziale.
A tal fine questa Amministrazione si è dotata di un proprio Regolamento e con determinazione dirigenziale è stato approvato l´Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici, espletati da altri enti.
Con ulteriore provvedimento dirigenziale è stata data precisa motivazione dell´iter logico-giuridico seguito per la redazione dell´elenco delle amministrazioni contattabili, ai fini della prosecuzione dell´iter amministrativo correlato alla stipula dell´accordo di utilizzo in cui sono stati espunti gli Enti la cui procedura concorsuale era riferita a posti part time.
A supporto di tale scelta è stato fatto espresso rinvio all´art. 2, comma 4, del vigente Regolamento sull´utilizzo delle graduatorie degli altri Enti, che prevede ai fini dell´utilizzo della graduatorie"omogeneità del regime giuridico tra il posto da coprire e quello in graduatoria"; inoltre è stato richiamato l´orientamento giurisprudenziale prevalente della Corte dei conti che, in materia di condizioni di utilizzo delle graduatorie di altri enti, ha chiarito che tra i requisiti richiesti dall´ordinamento ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro ente vi è "l´omogeneità tra il posto richiesto e quello della graduatoria con riguardo al profilo, categoria professionale e regime giuridico (es. part-time - tempo pieno)" e che "è innegabile che il regime a tempo pieno dei posti messi a concorso, ..... è alquanto diverso dal regime part-time" (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Veneto, Deliberazione n. 371/2018/PAR, Corte dei Conti, Sez. Reg.Umbria deliberazione 124/2013).
Dato atto che l´Avviso Pubblico è stato redatto coerentemente con le disposizioni del vigente Regolamento comunale, che nello stesso è stato anche espressamente richiamato lì dove si precisa che "in caso di presenza di graduatorie valide di più di un ente locale per posizioni della stessa categoria, professionalità e regime giuridico rispetto a quella ricercata si procederà a stipulare l´accordo con il primo ente locale che, in ordine di arrivo al protocollo del Comune, ha manifestato la disponibilità all´utilizzo".
Riscontrato che da tale atto determinativo sono derivate una serie di diffide di revoca che potrebbero sfociare in un possibile contenzioso, si invita a chiarire se, alla luce del richiamato regolamento e dell´avviso pubblico nonché della giurisprudenza contabile sopra indicata sia corretto l´operato di questa Amministrazione lì dove ha previsto di non utilizzare per la copertura di posti a tempo indeterminato e pieno le graduatorie di altre Amministrazioni, omogenee per categoria e profilo professionale messo a concorso ma non per regime giuridico atteso che erano riferite a prestazioni da rendersi a tempo parziale.
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