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Accesso civico generalizzato

  • Amministrazione
  • Procedimento amministrativo e diritto di accesso
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Quesito

Si premette che, con propria deliberazione, la Giunta Comunale ha provveduto ad effettuate la "Graduazione delle Posizioni Organizzative sulla base del CCNL del 21/05/2018".
Detta deliberazione è stata pubblicata all´Albo pretorio priva nel deliberato, per evidente errore materiale, del valore economico delle suddette Posizioni Organizzative che risultano essere indicate pari a "zero".
Con riferimento a detta deliberazione un cittadino, con apposita richiesta di Accesso Civico (Art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), ne ha chiesto sia la pubblicazione all´Albo Pretorio della versione opportunamente corretta con l´indicazione del corretto valore economico delle Posizioni Organizzative, che il contestualmente invio, allo stesso, della comunicazione di avvenuta pubblicazione, con l´indicazione del collegamento ipertestuale al documento oggetto della presente richiesta, al fine di poterne prendere visione ed estrarre copia.
Nei trenta giorni seguenti nulla è stato fatto, pubblicato e comunicato al richiedente il quale, con apposita richiesta inoltrata per Pec, nel rimarcare come fossero decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla suddetta richiesta di accesso civico generalizzato senza che l´Ente, avesse ottemperato all´obbligo imposto dalla legge di pubblicare la suddetta Delibera nella versione opportunamente corretta e di rendergliela disponibile, DIFFIDAVA, ai sensi e per gli effetti dell´art. 328 del codice penale, il responsabile incaricato, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente, alla pubblicazione della Delibera opportunamente rettificata, al fine di renderla disponibile ed accessibile.
Nel ribadire che il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, con l´adozione di un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente ed agli eventuali controinteressati (articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 33/2013) e che conseguentemente:
o il termine di trenta giorni non è derogabile, fatta salva la sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione ai controinteressati;
o la conclusione del procedimento deve avvenire sempre con un provvedimento espresso, non essendo ammesso il silenzio-diniego, né altra forma di conclusione;
o l´inosservanza del termine costituisce "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, motivo di responsabilità per danno all´immagine dell´amministrazione" ed è comunque valutata "ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili" (articolo 46 del decreto legislativo 33/2013).
Si chiede se relativamente al caso sopra esposto sia configurabile nei confronti del responsabile inadempiente, anche alla luce della successiva diffida ad adempiere, il reato di cui all´art. 328 del codice penale.

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