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Quesito
1) Il dipendente ha subito procedimento penale per il reato di cui all´art. 378 c.p., conclusosi con la "assoluzione perché il fatto non sussiste";
2) l´Ente, individuato come parte offesa, non si è costituito in giudizio quale parte civile;
3) manca la preventiva richiesta di gradimento del legale;
4) archiviazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente;
5) rispetto al punto 2), in verità, si rinviene agli atti un decreto sindacale di costituzione in giudizio cui non è stato dato seguito;
6) rispetto al punto 3), gli uffici interpellati avevano escluso la possibilità di condividere il legale e, quindi, ritenuta non proponibile la richiesta di gradimento, in quanto l´Ente era parte offesa.
L´Ufficio contenzioso dell´Ente ha negato il rimborso per le seguenti motivazioni:
1. conflitto di interesse, sulla base dell´assunto che il conflitto di interesse, esistente ex ante, in quanto l´Ente era parte offesa, non sia sanabile ex post, neanche in caso di assoluzione con formula piena (ordinanza Cassazione n. 3026/2019);
2. assenza del preventivo gradimento del legale.
Si richiede, al fine di definire l´insorgendo contenzioso, se si possa ritenere che l´assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste sia assorbente ed escluda il conflitto di interesse, stante anche la mancata costituzione di parte civile dell´Ente e far ritenere ammissibile il rimborso delle spese legali.
2) l´Ente, individuato come parte offesa, non si è costituito in giudizio quale parte civile;
3) manca la preventiva richiesta di gradimento del legale;
4) archiviazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente;
5) rispetto al punto 2), in verità, si rinviene agli atti un decreto sindacale di costituzione in giudizio cui non è stato dato seguito;
6) rispetto al punto 3), gli uffici interpellati avevano escluso la possibilità di condividere il legale e, quindi, ritenuta non proponibile la richiesta di gradimento, in quanto l´Ente era parte offesa.
L´Ufficio contenzioso dell´Ente ha negato il rimborso per le seguenti motivazioni:
1. conflitto di interesse, sulla base dell´assunto che il conflitto di interesse, esistente ex ante, in quanto l´Ente era parte offesa, non sia sanabile ex post, neanche in caso di assoluzione con formula piena (ordinanza Cassazione n. 3026/2019);
2. assenza del preventivo gradimento del legale.
Si richiede, al fine di definire l´insorgendo contenzioso, se si possa ritenere che l´assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste sia assorbente ed escluda il conflitto di interesse, stante anche la mancata costituzione di parte civile dell´Ente e far ritenere ammissibile il rimborso delle spese legali.
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