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Rientro di dipendente e decorrenza periodo di prova

  • Risorse umane
  • Personale dipendente: gestione economica
  • Periodo di prova
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Quesito

L´ente ha bandito un concorso per assunzione a tempo indeterminato di n. 4 istruttori amm.vi cat. C di cui 2 riservati a personale interno.

Conclusa la selezione, abbiamo provveduto ad assumere n. 2 vincitori e a riqualificare n. 2 interni da B3 a C.

Una dipendente riqualificata a seguito della selezione, si è licenziata perché vincitrice di concorso presso altro comune.

Considerata la necessità di ricoprire il posto da parte dell'ufficio, e visto che il posto risulta vacante ma non disponibile fino alla conclusione del periodo di prova della dipendente (l'art. 20, comma 10 del CCNL 21.5.2018) l'ente ha assunto a tempo determinato, attingendo dalla stessa graduatoria per 6 mesi.

La dipendente, neanche un mese dopo la nuova assunzione, ha però manifestato l'interesse a ritornare nel nostro comune, avvalendosi dell'art. 20 citato.

Considerato che l'art. 20 prevede la possibilità di rientro "a domanda" e visto il rapporto a tempo determinato che l'ente ha dovuto attivare (e che nella peggiore delle ipotesi dovrà risolvere rispettando i tempi di preavviso previsti dal contratto), si chiede se, fermo restando il diritto della dipendente a rientrare nell'"originario" servizio, la decorrenza possa essere stabilita dal comune alla cessazione del rapporto a tempo determinato oppure se l'ente deve passivamente eseguire quelle che saranno le decisioni comunicate dalla dipendente.

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