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Decorrenza pensione di vecchiaia
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
- Previdenza e assistenza
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Quesito
Un dipendente di questo Comune in data 4/5/2020 compirà 67 anni d´età con un´anzianità contributiva, a tale data, di 39 anni, 11 mesi e 4 giorni.
La circolare Inps n. 35 del 14/03/2012 in riferimento alla decorrenza delle prestazioni pensionistiche recita:
"..., ai sensi dell´art. 6 della legge n. 155 del 1981 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti;"
Alla luce di quanto evidenziato, si chiede se l´Amministrazione ha l´obbligo di collocare a riposo il dipendente per raggiunti limiti di età (pensione di vecchiaia) necessariamente a decorrere dal 01/06/2020 ovvero a decorrere dal giorno successivo al compimento del 67° anno (05/05/2020).
Nel caso fosse possibile optare per la seconda opportunità (nella fattispecie decorrenza 05/05/2020) si chiede se la predetta opportunità sia condizionata all´esplicita istanza del dipendente o possa essere esercitata unilateralmente dall´Amministrazione.
La circolare Inps n. 35 del 14/03/2012 in riferimento alla decorrenza delle prestazioni pensionistiche recita:
"..., ai sensi dell´art. 6 della legge n. 155 del 1981 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti;"
Alla luce di quanto evidenziato, si chiede se l´Amministrazione ha l´obbligo di collocare a riposo il dipendente per raggiunti limiti di età (pensione di vecchiaia) necessariamente a decorrere dal 01/06/2020 ovvero a decorrere dal giorno successivo al compimento del 67° anno (05/05/2020).
Nel caso fosse possibile optare per la seconda opportunità (nella fattispecie decorrenza 05/05/2020) si chiede se la predetta opportunità sia condizionata all´esplicita istanza del dipendente o possa essere esercitata unilateralmente dall´Amministrazione.
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