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LSU della Regione Calabria

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Quesito

Ai sensi della delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 353 del 10 maggio 2010 recante Misure di contrasto alla crisi economica , Art. 2 L.R. 13 giugno 2008 n. 15. Piano di reinserimento occupazionale 2010, il Comune ha sottoscritto con la Regione Calabria una convenzione in data 26/11/2010 per l'utilizzo di lavoratori disoccupati di cui alle convenzioni stipulate dalla Regione Calabria con il Ministero del Lavoro in data 26/03/2006 e con il Ministero delle Politiche agricole e Forestali in data 27/05/2005.

La convenzione prevedeva l'utilizzo di n. 4 lavoratori disoccupati ricompresi nell'ambito dell'elenco complessivo di 570 unità previsto nel piano di reinserimento occupazionale 2010 approvato con delibera della GR 355 del 12/05/2010;

Le predette unità lavorative, che per la loro prestazione hanno ricevuto un sussidio, hanno continuato a prestare la loro attività fino alla data attuale senza avere stipulato alcun contratto a tempo determinato con l'ente utilizzatore.

Gli stessi lavoratori hanno partecipato all'avviso conseguente alla L.R. 1/2014 e risultano inseriti nell'elenco regionale del personale precario.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare 5550 del 30/01/2020, indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche destinatarie dell'art. 1, comma 497 della Legge 160/2019, evidenzia che tra le nuove misure il comma 495 dell'art. 1 della citata legge prevede che "al fine di semplificare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28/02/2000 n. 81, all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, utilizzati anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo, dell'art. 1 della legge 160/2019".

Dalla lettura della circolare risultano tutta una serie di deroghe.

In virtù di ciò si chiede di conoscere se per i lavoratori della L.R. 15/2008 si possa procedere all'inoltro della richiesta di contributo per l'assunzione a tempo indeterminato, atteso altresì che detta facoltà è prevista per il solo 2020.

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