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Concorso pubblico ex art. 24, D.Lgs. n. 150/2009 con riserva agli interni
- Risorse umane
- Ordinamento del lavoro
- Progressioni verticali
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Quesito
Nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 di questo Comune è stata prevista per l´annualità 2019 la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo, di cui n. 1 riservato agli interni ai sensi dell´art. 24 del D.Lgs n. 150/2009.
Consultandomi prima con alcuni colleghi, ho avviato le procedure dell´art. 34-bis e dell´art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs n. 165/2001 per un solo posto, quello destinato agli esterni.
La procedura di cui all´art. 34-bis è andata deserta mentre quella dell´art. 30, comma 2-bis si è conclusa positivamente con l´assunzione del candidato perfezionatasi in data 31.12.2019.
Ora dovrei procedere con l´emissione del bando per la copertura dell´altro posto, ovvero quello riservato agli interni, ma non nascondo che sono molto dubbiosa in quanto ho sempre saputo che un concorso per un solo posto non può prevedere alcuna riserva agli interni.
Ciò premesso, chiedo:
- se ho agito correttamente nell´avviare le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria solo per un posto;
- se posso procedere con l´indizione del concorso per un solo posto riservato agli interni, senza che si determini la nullità dell´eventuale assunzione con tutte le conseguenze soprattutto di natura erariale, e se esistono pronunce o orientamenti autorevoli in merito che possano suffragare questa scelta;
- se il concorso, ammesso che sia legittimo bandirlo come sopra indicato, debba essere riservato agli interni nel senso che possono partecipare solo gli interni (e in questo caso va pubblicato in Gazzetta Ufficiale?) o se debba invece essere aperto a tutti ma con previsione della riserva agli interni, nel senso che è sufficiente che un interno risulti idoneo anche se non vincitore per avere diritto all´assunzione.
Chiedo infine se le assunzioni programmate e avviate nel 2019 possano concludersi nel 2020 a prescindere dalle disposizioni recate dal DPCM recante il superamento del turn over.
Consultandomi prima con alcuni colleghi, ho avviato le procedure dell´art. 34-bis e dell´art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs n. 165/2001 per un solo posto, quello destinato agli esterni.
La procedura di cui all´art. 34-bis è andata deserta mentre quella dell´art. 30, comma 2-bis si è conclusa positivamente con l´assunzione del candidato perfezionatasi in data 31.12.2019.
Ora dovrei procedere con l´emissione del bando per la copertura dell´altro posto, ovvero quello riservato agli interni, ma non nascondo che sono molto dubbiosa in quanto ho sempre saputo che un concorso per un solo posto non può prevedere alcuna riserva agli interni.
Ciò premesso, chiedo:
- se ho agito correttamente nell´avviare le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria solo per un posto;
- se posso procedere con l´indizione del concorso per un solo posto riservato agli interni, senza che si determini la nullità dell´eventuale assunzione con tutte le conseguenze soprattutto di natura erariale, e se esistono pronunce o orientamenti autorevoli in merito che possano suffragare questa scelta;
- se il concorso, ammesso che sia legittimo bandirlo come sopra indicato, debba essere riservato agli interni nel senso che possono partecipare solo gli interni (e in questo caso va pubblicato in Gazzetta Ufficiale?) o se debba invece essere aperto a tutti ma con previsione della riserva agli interni, nel senso che è sufficiente che un interno risulti idoneo anche se non vincitore per avere diritto all´assunzione.
Chiedo infine se le assunzioni programmate e avviate nel 2019 possano concludersi nel 2020 a prescindere dalle disposizioni recate dal DPCM recante il superamento del turn over.
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