Quesiti
In abbonamento
Rette servizi sociali
- Servizi sociali
- Servizi sociali
- Pubblicato il
- Per gli abbonati di FORMULAquesiti
Quesito
Nel corso del 2018 in questo Comune è arrivato un nucleo famigliare (non coniugati) - padre, madre e una bambina di 18 mesi, la cui potestà genitoriale risultava sospesa per provvedimento del tribunale e attribuita ad un tutore regolarmente nominato .
Il nucleo proveniva da altro comune sito nella medesima provincia nel quale si era verificato che, per comportamenti non idonei, i genitori hanno avuto la sospensione della potestà e contestualmente disposto il ricovero della madre e della bambina presso una "casa famiglia" dove sono rimaste per alcuni mesi.
Uscite dalla comunità la mamma, unitamente alla bambina, si sono ricongiunte al padre, già trasferito in questo Comune. Per tutto il periodo a XXXaXXX la famiglia risulta seguita dai servizi sociali del nostro Comune e del Comune di provenienza (coaffido) .
Nel contempo si sono verificati diversi episodi critici che sono culminati nella nuova separazione della mamma con la bambina dal padre. Presumibilmente nel breve termine il tribunale disporrà il ricovero della mamma e della minore presso "casa famiglia".
Per quanto sopra si chiede di conoscere la specifica normativa in merito a quale Comune competa l´onere economico relativo al pagamento delle rette presso la struttura, stante il parere reso dal Ministero dell´Interno in data 09/02/2009 avente ad oggetto "interpretazione dell´art. 6 comma 4 della Legge 328/2000" (che si allega) e che dispone "...l´Ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori sottoposti a decreto dell´autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglia, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la patria potestà, o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza".
Esiste altresì un orientamento diffuso nella prassi, in base al quale è il Tribunale dei Minori, caso per caso, che individua, nel decreto di inserimento in comunità, l´Ente locale a cui affidare il minore che, dovrà sostenere di conseguenza la spesa relativa.
Si rappresenta altresì che il nucleo della minore in questione è arrivato a XXXXXbXXXX con potestà genitoriale sospesa (dopo essere dimessi da un periodo trascorso in struttura) e che durante la permanenza a XXXaXXX la potestà è rimasta sempre sospesa.
Il nucleo proveniva da altro comune sito nella medesima provincia nel quale si era verificato che, per comportamenti non idonei, i genitori hanno avuto la sospensione della potestà e contestualmente disposto il ricovero della madre e della bambina presso una "casa famiglia" dove sono rimaste per alcuni mesi.
Uscite dalla comunità la mamma, unitamente alla bambina, si sono ricongiunte al padre, già trasferito in questo Comune. Per tutto il periodo a XXXaXXX la famiglia risulta seguita dai servizi sociali del nostro Comune e del Comune di provenienza (coaffido) .
Nel contempo si sono verificati diversi episodi critici che sono culminati nella nuova separazione della mamma con la bambina dal padre. Presumibilmente nel breve termine il tribunale disporrà il ricovero della mamma e della minore presso "casa famiglia".
Per quanto sopra si chiede di conoscere la specifica normativa in merito a quale Comune competa l´onere economico relativo al pagamento delle rette presso la struttura, stante il parere reso dal Ministero dell´Interno in data 09/02/2009 avente ad oggetto "interpretazione dell´art. 6 comma 4 della Legge 328/2000" (che si allega) e che dispone "...l´Ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori sottoposti a decreto dell´autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglia, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la patria potestà, o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza".
Esiste altresì un orientamento diffuso nella prassi, in base al quale è il Tribunale dei Minori, caso per caso, che individua, nel decreto di inserimento in comunità, l´Ente locale a cui affidare il minore che, dovrà sostenere di conseguenza la spesa relativa.
Si rappresenta altresì che il nucleo della minore in questione è arrivato a XXXXXbXXXX con potestà genitoriale sospesa (dopo essere dimessi da un periodo trascorso in struttura) e che durante la permanenza a XXXaXXX la potestà è rimasta sempre sospesa.
Contenuto riservato agli abbonati
Accedi per leggere tutto il testo
È compreso in FORMULAquesiti. Entra con il tuo nome utente: dopo l'accesso torni qui. Hai un codice di attivazione? Registralo.
Non sei ancora abbonato? Richiedi una demo gratuita