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Compensi a componenti commissioni concorso
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Quesito
Secondo il disposto dell'art. 3, c. 12, L. n. 56/2019:
"Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa".
Dovendo procedere alla costituzione di commissione di concorso, si chiedono chiarimenti in ordine al compenso erogabile, posto che dalla lettera della norma succitata parrebbe paradossalmente che tale compenso spetti unicamente ai commissari con qualifica dirigenziale (art. 3, comma 14), mentre per tutti gli altri dipendenti pubblici l'incarico si considererebbe a ogni effetto di legge conferito in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico. Quindi, si chiede, non sarebbe remunerato?
Nell'ipotesi in cui dovesse invece essere remunerato, si chiede se continuano a valere i criteri attualmente stabiliti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995.
"Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa".
Dovendo procedere alla costituzione di commissione di concorso, si chiedono chiarimenti in ordine al compenso erogabile, posto che dalla lettera della norma succitata parrebbe paradossalmente che tale compenso spetti unicamente ai commissari con qualifica dirigenziale (art. 3, comma 14), mentre per tutti gli altri dipendenti pubblici l'incarico si considererebbe a ogni effetto di legge conferito in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico. Quindi, si chiede, non sarebbe remunerato?
Nell'ipotesi in cui dovesse invece essere remunerato, si chiede se continuano a valere i criteri attualmente stabiliti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995.
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