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Rimborso spese legali
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Quesito
In presenza di un procedimento penale a carico di amministratori comunali conclusosi con decreto di archiviazione con la seguente formula:
" perché il fatto non sussiste, per difetto del dolo intenzionale nella condotta dei soggetti indagati e per difetto del danno o del vantaggio patrimoniale che dalla condotta ne sarebbe derivato, con la conseguenza che i fatti non costituiscono reato..."
gli amministratori coinvolti, a decreto di archiviazione già emanato e senza nessuna comunicazione preventiva di richiesta di difesa in giudizio da parte di un avvocato di comune gradimento, hanno presentato al Comune istanza di rimborso delle spese legali, allegando anche le relative parcelle dei relativi avvocati.
Posto che il rimborso spese legali è ammissibile in presenza di tutti i requisiti previsti dall´art. 86 co 5 del D.lgs 267/2000, si chiede di esprimersi in merito alla legittimità di una delibera che accolga l´istanza di rimborso delle spese legali in presenza di un provvedimento giudiziale di archiviazione già emanato, senza nessuna comunicazione preventiva al Comune di richiesta di difesa in giudizio da parte degli amministratori indagati.
Più precisamente l´assenza di preventiva informazione, che ha impedito la scelta di un legale di comune gradimento fin dall´inizio del procedimento, può comunque consentire al Comune di condurre a posteriori la verifica in concreto dell´insussistenza di un conflitto di interesse tra imputato e Amministrazione e pertanto di esprimere, in quel momento, il proprio gradimento alla nomina del difensore? Oppure l´indagine preventiva dell´assenza di un possibile conflitto d´interesse tra il Comune e l´amministratore sottoposto a giudizio è una valutazione che deve necessariamente essere compiuta ex ante all´apertura del procedimento penale, precludendo, nel caso in esame, agli amministratori comunali l´accoglimento dell´istanza di rimborso delle spese legali sostenute?
" perché il fatto non sussiste, per difetto del dolo intenzionale nella condotta dei soggetti indagati e per difetto del danno o del vantaggio patrimoniale che dalla condotta ne sarebbe derivato, con la conseguenza che i fatti non costituiscono reato..."
gli amministratori coinvolti, a decreto di archiviazione già emanato e senza nessuna comunicazione preventiva di richiesta di difesa in giudizio da parte di un avvocato di comune gradimento, hanno presentato al Comune istanza di rimborso delle spese legali, allegando anche le relative parcelle dei relativi avvocati.
Posto che il rimborso spese legali è ammissibile in presenza di tutti i requisiti previsti dall´art. 86 co 5 del D.lgs 267/2000, si chiede di esprimersi in merito alla legittimità di una delibera che accolga l´istanza di rimborso delle spese legali in presenza di un provvedimento giudiziale di archiviazione già emanato, senza nessuna comunicazione preventiva al Comune di richiesta di difesa in giudizio da parte degli amministratori indagati.
Più precisamente l´assenza di preventiva informazione, che ha impedito la scelta di un legale di comune gradimento fin dall´inizio del procedimento, può comunque consentire al Comune di condurre a posteriori la verifica in concreto dell´insussistenza di un conflitto di interesse tra imputato e Amministrazione e pertanto di esprimere, in quel momento, il proprio gradimento alla nomina del difensore? Oppure l´indagine preventiva dell´assenza di un possibile conflitto d´interesse tra il Comune e l´amministratore sottoposto a giudizio è una valutazione che deve necessariamente essere compiuta ex ante all´apertura del procedimento penale, precludendo, nel caso in esame, agli amministratori comunali l´accoglimento dell´istanza di rimborso delle spese legali sostenute?
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