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Cittadini stranieri extracomunitari

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Quesito

Una cittadina extracomunitaria vuole chiedere l'iscrizione in anagrafe presso il figlio maggiorenne italiano (il figlio ha acquistato la cittadinanza italiana da qualche anno); la signora è già stata residente nel Comune di XXXXXX fino al 2017, poi era emigrata in Marocco;
- documentazione presentata dalla signora:
- passaporto con visto d'ingresso per motivi "Famiglia/Amici/GF-Gratis/Fam.UE (durata del visto: 27/05/2019-27/11/2019);
- il rapporto di parentela madre-figlio è desumibile dall'atto di nascita del figlio trascritto nei registri di stato civile del Comune di XXXXXX a seguito dell'acquisto della cittadinanza italiana);
Considerato che:
- il Ministero dell'Interno ha diramato, negli anni passati, più circolari nelle quali indicava che è possibile iscrivere il cittadino il cittadino straniero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro subordinato, motivi famigliari, ricongiungimento famigliare;
- la circolare n.19 del 06/04/2007 del Ministero dell'Interno relativa al D.Lgs. n.30/2007, al paragrafo 3, "iscrizione anagrafica del famigliare del cittadino dell'Unione, NON avente cittadinanza di uno Stato membro", indica che il titolo di soggiorno del famigliare del cittadino dell'Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "Carta di soggiorno di famigliare di un cittadino dell'Unione" e che essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero, nel quadro normativo attuale, subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo (CS) e per questo motivo si ritiene opportuno che l'adempimento relativo alla richiesta d'iscrizione anagrafica sia successivo all'acquisizione della CS, sebbene non debba negarsi all'interessato la possibilità di richiedere l'iscrizione in un momento antecedente all'ottenimento della Carta;
- con circolare del 10/08/2007 la Prefettura di Bologna ha divulgato che il Ministero dell'Interno ha comunicato che anche gli stranieri in attesa del permesso di soggiorno per motivi "famigliari" (ai quali lo sportello unico abbia rilasciato il nulla osta al ricongiungimento e che quindi c'è già stato un controllo preventivo della Questura e dell'Autorità consolare italiana);
- in data 12/03/2008 il Ministero dell'Interno, sul proprio portale nella sezione "L ' esperto risponde", in risposta ad un quesito sul ricongiungimento famigliare di cittadina cubana con neo marito italiano, affermava che "Il nulla osta dello Sportello Unico NON è necessario qualora si tratti di ricongiungimento con cittadino italiano";
- in vari corsi di formazione è stato affermato che è possibile iscrivere in anagrafe un cittadino straniero senza PS (ma con la documentazione provvisoria sostitutiva ovvero visto d'ingresso, ricevuta richiesta PS, nulla osta al ricongiungimento), mentre la semplice richiesta di PS per "COESIONE famigliare" non è titolo idoneo per l'iscrizione anagrafica, in quanto i controlli sulla regolarità del soggiorno devono ancora essere fatti e che pertanto il cittadino straniero dovrà attende di essere in possesso del PS per presentare istanza di residenza;

Quesiti:
1) nel caso sopra esposto, è possibile iscrivere in anagrafe la cittadina straniera, famigliare di cittadino italiano, senza PS, ma con visto l'ingresso e ricevuta rilasciata dalla Questura per la richiesta del PS per motivo "- FAMIGLIA-"?
2) la ricevuta ps "coesione famigliare", è oppure no titolo idoneo per richiedere l'iscrizione in anagrafe? lo si desume dalle circolari ministeriali (per motivi di lavoro o ricongiungimento prevedono sempre un preventivo controllo della Questura/Autorità consolare italiana) oppure esiste una chiara indicazione del Ministero?
3) la ricevuta del rilascio ps per motivo "famiglia" è equiparabile al ps per "coesione famigliare"?;
4)i ps per "motivi famigliari" comprendono o escludono "coesione famigliare" e "famiglia"?

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