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Composizione della Giunta

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Quesito

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti il T.U.E.L. - art. 47 - come modificato dalla legge 56/2014, stabilisce che " per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

lo stesso art. 47 TUEL, stabilisce ancora:
"1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi."

Lo Statuto di questo Comune stabilisce che la Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 Assessori
Quanto sopra premesso si chiede se è possibile derogare al numero di Assessori - due - stabilito dalla l. 56/2014, tenuto anche conto che gli assessori di questo Comune non percepiscono alcuna indennità o gettoni di presenza e, dunque, nessun onere graverebbe sulle casse comunali nel rispetto della ratio della legge "Del rio".

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