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IMU e beni merce

  • Tributi
  • IMU e Imposta comunale sugli immobili
  • Imposta municipale propria (IMU)
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Quesito

L´articolo 2, comma 1, del d.l. n.102 del 31 agosto 2013 stabilisce che per l´anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell´I.M.U. relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall´impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Si chiede se tale agevolazione possa essere riconosciuta se per esempio nell´anno d´imposta 2013, l´immobile sia stato considerato bene merce e poi locato; nella dichiarazione IMU presentata per l´anno 2013, un fabbricato di categoria D/7 è stato dichiarato prima come bene merce, dal 1° luglio al 30 novembre (5 mesi) e poi come fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale dal 1° dicembre (1 mese) in quanto locato.
L´impresa costruttrice, proprietaria dell´immobile, ha omesso il versamento dell´acconto dell´imposta, e ha iniziato a versare dal mese di possesso dichiarato sull´anno 2013 e per gli anni successivi.
Il comune ha notificato all´impresa costruttrice un avviso di accertamento per infedele denuncia e parziale versamento dell´imposta relativa all´anno 2013 in quanto, in ragione della chiara previsione normativa che vincola l´esenzione alla circostanza che gli immobili "...non siano in ogni caso locati", ha ritenuto non possibile riconoscere l´agevolazione per l´anno 2013 perché nel medesimo anno è iniziata la locazione del fabbricato anzidetto.
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede un Vs. cortese parere in merito.

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