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Prolungamento contratto di servizi internet e telefono
- Amministrazione
- Codice degli appalti
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Quesito
La Stazione Appaltante ha affidato direttamente, per 50 mesi, il servizio di rete di accesso dati internet e telefonia.
Nel corso dell'esecuzione è emersa la necessità di un'implementazione del servizio con prestazioni aggiuntive, che l'attuale operatore economico si è dichiarato disponibile a realizzare senza ulteriori costi per la Stazione Appaltante, a condizione che venga prolungata la durata del contratto.
Si chiede se, ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti pubblici, sia possibile procedere alla modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento, considerato che il ricorso a un diverso operatore comporterebbe un aggravio in termini di tempi, anche in ragione dell'urgenza di procedere con le prestazioni aggiuntive, e probabilmente anche in termini economici, posto che l'attuale aggiudicatario realizzerebbe le prestazioni a canone invariato.
Il prolungamento della durata sarebbe determinato in modo tale da non superare né il 50% del valore del contratto iniziale né la soglia di 140.000 euro prevista per gli affidamenti diretti.
Nel corso dell'esecuzione è emersa la necessità di un'implementazione del servizio con prestazioni aggiuntive, che l'attuale operatore economico si è dichiarato disponibile a realizzare senza ulteriori costi per la Stazione Appaltante, a condizione che venga prolungata la durata del contratto.
Si chiede se, ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti pubblici, sia possibile procedere alla modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento, considerato che il ricorso a un diverso operatore comporterebbe un aggravio in termini di tempi, anche in ragione dell'urgenza di procedere con le prestazioni aggiuntive, e probabilmente anche in termini economici, posto che l'attuale aggiudicatario realizzerebbe le prestazioni a canone invariato.
Il prolungamento della durata sarebbe determinato in modo tale da non superare né il 50% del valore del contratto iniziale né la soglia di 140.000 euro prevista per gli affidamenti diretti.
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