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Concorsi per dirigenti. Riserva di posti al personale interno. Requisiti
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Nella sua formulazione attuale il comma 1-bis, dell'art. 28 del D.L. 75/2023 prevede la possibilità di riservare, nell'ambito delle procedure per il reclutamento di dirigenti di comuni e province, fino al 50% dei posti "al personale, dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso i predetti enti, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo". Questa ultima frase "o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo" sembrerebbe consentire la riserva in favore di tutti i funzionari dell'Ente a tempo indeterminato che siano in servizio da almeno 36 mesi. Se così fosse come va interpretata l'affermazione resa dal Ministro per la Pubblica amministrazione nel parere prot. 63059 del 2023 secondo cui "l´ipotesi di riserva concorsuale, appare condivisibile con riguardo al funzionario già assunto a tempo indeterminato (quindi già incardinato nei ruoli dell´amministrazione) al quale sia stato conferito un incarico dirigenziale (ad esclusione, ovviamente, di quelli svolti nell´ambito della diretta collaborazione)." In definitiva, alla riserva sono ammessi tutti i funzionari a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente da almeno 36 mesi o solamente coloro che abbiano svolto un incarico dirigenziale per lo stesso periodo?
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