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Debito Ereariale modalità di trattenuta sullo stipendio

  • Risorse umane
  • Ordinamento del lavoro
  • Responsabilità patrimoniale e disciplinare dei dipendenti
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Quesito

Art. 48bis, c.1bis, DPR 602/1973.
Dalla verifica effettuata ai sensi della suddetta normativa, risulta l'inadempienza di un collega, nei successivi 5 giorni è stata nuovamente effettuata la verifica, con la conferma dell'inadempienza segnalata.
In attesa del trascorrere dei 60 giorni (tempo utile all'Agenzia di riscossione per comunicare il debito o meno) è corretto procedere nel seguente modo?
1) accantonare presso l'Ente (prudenzialmente) la quota prevista dall'art.72ter del DPR 602/73 (1/10-1/7-1/5) dello stipendio;
2) all'atto della comunicazione dell'Agenzia si procederà al versamento alla stessa o alla restituzione della somma al collega;
3) nel caso in cui il debito sia confermato, si continuerà a trattenere una quota dallo stipendio fino alla concorrenza del debito segnalato (anche sugli stipendi netti inferiori a EUR 2.500,00);
4) si deve avvisare il collega in merito alla trattenuta sullo stipendio (se pur "accantonamento prudenziale") e se si in forma scritta o verbale? (in tal caso potremmo avere un modulo)?

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