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Progettazione opere pubbliche

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Quesito

Con la vigenza del D.Lgs. 163/2006, l´orientamento giurisprudenziale e dell´ANAC, relativamente all´obbligo di applicazione dei prezziari regionali per la progettazione di opere pubbliche, era concorde nell´asserire che la Stazione Appaltante poteva motivatamente discostarsi dai prezzi ivi previsti.

Con l´entrata in vigore del cosidetto "correttivo appalti" (d.Lgs. 56/2017), all´art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, si rileva un preciso riferimento all´utilizzo dei prezziari regionali per i contratti relativi ai lavori: "...Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente..."

Si chiede se con tale formulazione l´uso dei prezziari regionali rivesta, oggi, natura vincolante per la progettazione di opere pubbliche. Se detto vincolo operi pur in presenza di "analisi prezzi" e se si possa ritenere possibile utilizzare un´altro prezziario emesso dalla medesima regione, destinato alle sole zone colpite dal sisma, per opere che non rientrano nel "cratere del terremoto". Si fa presente che quest´ultimo contiene voci decurtate in media del 20%.

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