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Costituzione Fondo del Comparto e E.Q. anno 2025
- Risorse umane
- Personale dipendente: gestione economica
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Quesito
Con la presente, si chiede di avere delucidazioni sulla costituzione e rispetto dei limiti di cui all'art. 23 del d.lgs 75/2017 per il Fondo del Comparto e E.Q. anno 2025.
Come si evince dal prospetto allegato, come Ente, rispettiamo i limiti complessivi del salario accessorio rispetto all'anno 2016, anche grazie ad una cospicua decurtazione del fondo dirigenti a causa della soppressione degli stessi, ma siamo oltre il limite specifico del Fondo del Comparto e delle E.Q. dell'anno 2016 .
Si chiede se sia in questo caso obbligatoria la decurtazione del Fondo del Comparto di un importo a pari a quello che eccede il limite del salari accessorio del comparto anno 2016, pari a EUR 373.343,90 o se, rispettando comunque il limite complessivo rispetto al salario accessorio anno 2016, non è necessaria alcuna decurtazione.
Inoltre, si chiede anche un chiarimento sul criterio di proporzionalità della distribuzione della quota dello 0.22% del monte salari 2018, di cui all'art. 79 c. 3 CCNL 2022. Avendo necessità di maggiori risorse sul Fondo E.Q. che non rilevino ai fini del calcolo del limite, si voleva stanziare l'intero 0.22% del monte salari 2018 sul Fondo E.Q. anzidetto, senza una distribuzione proporzionale tra Fondo del Comparto e Fondo E.Q.
Come si evince dal prospetto allegato, come Ente, rispettiamo i limiti complessivi del salario accessorio rispetto all'anno 2016, anche grazie ad una cospicua decurtazione del fondo dirigenti a causa della soppressione degli stessi, ma siamo oltre il limite specifico del Fondo del Comparto e delle E.Q. dell'anno 2016 .
Si chiede se sia in questo caso obbligatoria la decurtazione del Fondo del Comparto di un importo a pari a quello che eccede il limite del salari accessorio del comparto anno 2016, pari a EUR 373.343,90 o se, rispettando comunque il limite complessivo rispetto al salario accessorio anno 2016, non è necessaria alcuna decurtazione.
Inoltre, si chiede anche un chiarimento sul criterio di proporzionalità della distribuzione della quota dello 0.22% del monte salari 2018, di cui all'art. 79 c. 3 CCNL 2022. Avendo necessità di maggiori risorse sul Fondo E.Q. che non rilevino ai fini del calcolo del limite, si voleva stanziare l'intero 0.22% del monte salari 2018 sul Fondo E.Q. anzidetto, senza una distribuzione proporzionale tra Fondo del Comparto e Fondo E.Q.
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