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Progressioni verticali. Modifica del regolamento
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Quesito
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 25/09/2024 è stato approvato il Regolamento per le progressioni verticali tra Aree (art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e art. 13, cc. 6-8, CCNL 16 novembre 2022) (art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art. 13, cc. 6-8, CCNL 16 novembre 2022;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 19/03/2025 di approvazione del PIAO 2025 - 2027 nella Sezione 3 al punto 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni del personale è stata programmata una progressione verticale in deroga per la copertura del posto vacante di funzionario amministrativo del Settore Amministrativo - Affari generali, ai sensi dell´art. 13, commi 6 e 8 del CCNL 16/11/2022;
Considerato:
- che da un attento esame del Regolamento approvato sono emersi diversi errori materiali, in particolare nell´allegato B "Progressioni fra aree ai sensi dell´art.13 comma 6 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022", in primis non vi è coincidenza tra i criteri di valutazione e punteggi assegnati per quanto attiene il profilo "Istruttori Funzionari di EQ" e quanto riportato poi nell´assegnazione effettiva dei punteggi;
- che al punto C) - Competenze professionali acquisite: entro il limite max 20 punti è stato riportato lo stesso punteggio della progressione tra Operatori esperti Istruttori lasciando identico punteggio massimo attribuibile agli incarichi di P.O. e di specifiche responsabilità;
- infine la performance è stata considerata come punteggio a sè stante e non cumulata con le competenze professionali;
Preso atto di tutto ciò;
si chiede autorevole parere se procedere alla modifica delle parti di regolamento sopra citate oppure revocare il detto Regolamento approvandone un altro ex novo.
Nel caso si dovesse procedere alla modifica parziale si potrebbe incorrere in un ricorso al TAR?
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 25/09/2024 è stato approvato il Regolamento per le progressioni verticali tra Aree (art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e art. 13, cc. 6-8, CCNL 16 novembre 2022) (art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art. 13, cc. 6-8, CCNL 16 novembre 2022;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 19/03/2025 di approvazione del PIAO 2025 - 2027 nella Sezione 3 al punto 3.3 - Piano triennale dei fabbisogni del personale è stata programmata una progressione verticale in deroga per la copertura del posto vacante di funzionario amministrativo del Settore Amministrativo - Affari generali, ai sensi dell´art. 13, commi 6 e 8 del CCNL 16/11/2022;
Considerato:
- che da un attento esame del Regolamento approvato sono emersi diversi errori materiali, in particolare nell´allegato B "Progressioni fra aree ai sensi dell´art.13 comma 6 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022", in primis non vi è coincidenza tra i criteri di valutazione e punteggi assegnati per quanto attiene il profilo "Istruttori Funzionari di EQ" e quanto riportato poi nell´assegnazione effettiva dei punteggi;
- che al punto C) - Competenze professionali acquisite: entro il limite max 20 punti è stato riportato lo stesso punteggio della progressione tra Operatori esperti Istruttori lasciando identico punteggio massimo attribuibile agli incarichi di P.O. e di specifiche responsabilità;
- infine la performance è stata considerata come punteggio a sè stante e non cumulata con le competenze professionali;
Preso atto di tutto ciò;
si chiede autorevole parere se procedere alla modifica delle parti di regolamento sopra citate oppure revocare il detto Regolamento approvandone un altro ex novo.
Nel caso si dovesse procedere alla modifica parziale si potrebbe incorrere in un ricorso al TAR?
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