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Assunzioni a tempo determinato: condizioni e limiti
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Quesito
Il nuovo CCNL del 21 maggio 2018, all'articolo 50, comma 3, stabilisce quanto segue: "Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell´anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all´unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5....."
Quindi il comma 3 pone una precisa delimitazione numerica.
Il successivo comma 4 però, alla italiana maniera, stabilisce poi un qualcosa di incomprensibile escludendo in particolare alcune tipologie di rapporto di lavoro con funzioni infungibili quali sono la polizia locale e gli assistenti sociali; e fin quì ci siamo.
Non si capisce però assolutamente l'interpretazione da dare alla lettera a) del comma 4 del medesimo articolo 50 laddove pone l'esclusione della normativa di cui al precedente comma 3 alle seguenti casistiche:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all´accrescimento di quelli esistenti;
Ecco dunque: sono a chiedere che cosa si intende in questa lettera a)?
Chi ci rientra?
Sembrerebbe che ciascuna amministrazione possa, in questa frase così generica, far rientrare qualsiasi casistica di nuova assunzione a tempo determinato o di somministrazione semplicemente motivando che trattasi di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti.
1) Dunque, si chiede quale sia il corretto regime da seguire per assunzioni di personale a tempo determinato a decorrere dal 2018.
2) Nello specifico: come interpretare il comma a) appena citato e quali casistiche debbano esservi incluse.
3) Inoltre: oltre alle limitazioni previste nell'articolo del nuovo CCNL sussistono ulteriori limitazioni, quali per esempio il riferimento alla spesa del personale del 2009, come da sempre stabilita?
Oppure questa limitazione è adesso venuta meno?
Quindi il comma 3 pone una precisa delimitazione numerica.
Il successivo comma 4 però, alla italiana maniera, stabilisce poi un qualcosa di incomprensibile escludendo in particolare alcune tipologie di rapporto di lavoro con funzioni infungibili quali sono la polizia locale e gli assistenti sociali; e fin quì ci siamo.
Non si capisce però assolutamente l'interpretazione da dare alla lettera a) del comma 4 del medesimo articolo 50 laddove pone l'esclusione della normativa di cui al precedente comma 3 alle seguenti casistiche:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all´accrescimento di quelli esistenti;
Ecco dunque: sono a chiedere che cosa si intende in questa lettera a)?
Chi ci rientra?
Sembrerebbe che ciascuna amministrazione possa, in questa frase così generica, far rientrare qualsiasi casistica di nuova assunzione a tempo determinato o di somministrazione semplicemente motivando che trattasi di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti.
1) Dunque, si chiede quale sia il corretto regime da seguire per assunzioni di personale a tempo determinato a decorrere dal 2018.
2) Nello specifico: come interpretare il comma a) appena citato e quali casistiche debbano esservi incluse.
3) Inoltre: oltre alle limitazioni previste nell'articolo del nuovo CCNL sussistono ulteriori limitazioni, quali per esempio il riferimento alla spesa del personale del 2009, come da sempre stabilita?
Oppure questa limitazione è adesso venuta meno?
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