Amministrazione
ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE
TRASMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI
Trasmissione della rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e del censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed Enti al 31/12/2017.
Le Amministrazioni possono procedere quanto prima alla trasmissione, in quanto non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione.
La trasmissione del provvedimento alla Struttura per l´indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all´art. 15 del TUSP può essere effettuata esclusivamente attraverso l´applicativo Partecipazioni. Per le modalità di invio del provvedimento alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell´art. 20, comma 3, del TUSP, si rimanda al comunicato pubblicato sul sito della Corte.
Alle Amministrazioni non soggette al TUSP sono richieste le consuete informazioni del censimento annuale sulle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente in società e in altri soggetti di forma giuridica non societaria.
Tutte le Amministrazioni devono, inoltre, comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo di società ed Enti, partecipati o meno.
Per entrambi i richiamati adempimenti, è previsto l´obbligo di comunicare anche l´assenza di partecipazioni, prestando esplicita dichiarazione, da inoltrare attraverso l´applicativo. Nel caso di Amministrazioni soggette al TUSP deve essere inserito il provvedimento, adottato dall´organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.
Art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
Art. 17, D.L. 24 giugno 2014, n. 90
Trasmissione della rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e del censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed Enti al 31/12/2017.
Le Amministrazioni possono procedere quanto prima alla trasmissione, in quanto non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione.
La trasmissione del provvedimento alla Struttura per l´indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all´art. 15 del TUSP può essere effettuata esclusivamente attraverso l´applicativo Partecipazioni. Per le modalità di invio del provvedimento alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell´art. 20, comma 3, del TUSP, si rimanda al comunicato pubblicato sul sito della Corte.
Alle Amministrazioni non soggette al TUSP sono richieste le consuete informazioni del censimento annuale sulle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente in società e in altri soggetti di forma giuridica non societaria.
Tutte le Amministrazioni devono, inoltre, comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo di società ed Enti, partecipati o meno.
Per entrambi i richiamati adempimenti, è previsto l´obbligo di comunicare anche l´assenza di partecipazioni, prestando esplicita dichiarazione, da inoltrare attraverso l´applicativo. Nel caso di Amministrazioni soggette al TUSP deve essere inserito il provvedimento, adottato dall´organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.
Art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
Art. 17, D.L. 24 giugno 2014, n. 90
Pratica collegata
W90720 Enti e società partecipate