Elezioni
ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
ELEZIONI REGIONALI
Ore 14: Il presidente di seggio ricostituisce l´ufficio elettorale e dà inizio alle operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei voti, per l´elezione diretta del Presidente della Regione e del consiglio Regionale.
(art. 2, D.L. n. 161/1976, conv, con modif. dalla L. n. 240/1976).
Ore 14: Il presidente di seggio ricostituisce l´ufficio elettorale e dà inizio alle operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei voti, per l´elezione diretta del Presidente della Regione e del consiglio Regionale.
(art. 2, D.L. n. 161/1976, conv, con modif. dalla L. n. 240/1976).
Pratica collegata
ELER09 Cartella 9 - Materiale per i seggi