ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI
Nomina scrutatori
Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell´albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede:
a) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell´albo degli scrutatori pari a quello occorrente per la costituzione degli uffici elettorali di sezione;
b) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
(art. 6, comma 1, L. n. 95/1989)
Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell´albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b), la Commissione Elettorale Comunale procede alla nomina degli ulteriori scrutatori fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso.
(art. 6, L. n. 95/1989)
Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 posti letto e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione, il voto viene raccolto, da un seggio speciale composto da un Presidente e due scrutatori.
(art. 9, L. n. 136/1976)
Nomina scrutatori
Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell´albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede:
a) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell´albo degli scrutatori pari a quello occorrente per la costituzione degli uffici elettorali di sezione;
b) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
(art. 6, comma 1, L. n. 95/1989)
Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell´albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b), la Commissione Elettorale Comunale procede alla nomina degli ulteriori scrutatori fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso.
(art. 6, L. n. 95/1989)
Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 posti letto e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione, il voto viene raccolto, da un seggio speciale composto da un Presidente e due scrutatori.
(art. 9, L. n. 136/1976)
Pratica collegata
ELEREF08 CARTELLA 8 - Nomina scrutatori