Elezioni
ELEZIONI COMUNALI 2026
TURNO DI BALLOTTAGGIO
16° giorno successivo a quello di votazione del primo turno
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
- Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Il presidente dell´Ufficio centrale riunisce l´Ufficio medesimo, che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.
(art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - artt. 72 e 73, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
(art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
- Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Il presidente dell´unica sezione del Comune, ovvero il presidente dell´ufficio elettorale della
1ª sezione, quando il Comune abbia più sezioni, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o coloro che ne fanno le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
(art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
(art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
16° giorno successivo a quello di votazione del primo turno
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
- Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Il presidente dell´Ufficio centrale riunisce l´Ufficio medesimo, che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.
(art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - artt. 72 e 73, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
(art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
- Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Il presidente dell´unica sezione del Comune, ovvero il presidente dell´ufficio elettorale della
1ª sezione, quando il Comune abbia più sezioni, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o coloro che ne fanno le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
(art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
(art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)