Elezioni
ELEZIONI COMUNALI
Proclamazione degli eletti
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell´Ufficio centrale riunisce l´Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se un candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
(art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 - art. 72, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
(art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
- In caso contrario, il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di ballottaggio.
(art. 72, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell´ufficio elettorale della 1ª sezione, quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni o coloro che ne facciano le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti - salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti.
(art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
(art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
- In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell´Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che devono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio.
(art. 71, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)