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Elezioni

Planning

Lo scadenzario degli adempimenti degli enti locali, con la modulistica operativa e le note.

Maggio 2019

Maggio 2019

47 scadenze

  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Nomina scrutatori
    - Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell´albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede:
    a) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell´albo degli scrutatori pari a quello occorrente per la costituzione degli uffici elettorali di sezione;
    b) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
    (art. 6, comma 1, L. 8 marzo 1989, n. 95)
    - Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell´albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b), la Commissione Elettorale Comunale procede alla nomina degli ulteriori scrutatori fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso.
    (art. 6, L. 8 marzo 1989, n. 95)
    - Per le sezioni ospedaliere e per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 posti letto e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione, il voto viene raccolto, da un seggio speciale composto da un Presidente e due scrutatori.
    (art. 9, L. 23 aprile 1976, n. 136)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO, Elezioni REGIONALI, ELEZIONI COMUNALI
    PROPAGANDA ELETTORALE - Assegnazione spazi
    - La Giunta comunale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature, per il tramite della Prefettura - U.T.G. della circoscrizione e, comunque, entro i due giorni successivi da tale comunicazione, deve provvedere a ripartire ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda di chi partecipa direttamente alle elezioni. (art. 5, L. 4 aprile 1956, n. 212)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Nomina scrutatori
    - Scadenza del termine per l´affissione del manifesto annunciante la convocazione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori.
    (art. 6, comma 1, L. 8 marzo 1989, n. 95)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Presidenti di seggio
    - Scadenza del termine per la comunicazione ai Comuni, da parte del Presidente della Corte d'Appello, dell'elenco delle persone nominate Presidenti di sezione e dei seggi speciali.
    (art. 35, comma 4, D.P.R. n. 361/1957 - art. 9, L. 23 aprile 1976, n. 136)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Nomina scrutatori
    - Scadenza del termine per la nomina degli scrutatori. (art. 6, L. 8 marzo 1989, n. 95)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Voto a domicilio
    - Scadenza del termine entro il quale gli elettori in dipendenza da apparati elettromedicali devono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la dichiarazione di esercitare il diritto di voto presso la propria abitazione.
    (art. 1, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, conv. con modif. dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla L. 7 maggio 2009, n. 46)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Presidenti di seggio
    - Il Sindaco predispone un elenco di persone idonee a ricoprire l'Ufficio di Presidente di seggio, in caso di impedimento da parte di quelli nominati dalla Corte d'Appello.
    (art. 35, D.P.R. n. 361/1957)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Revisione straordinaria delle liste elettorali
    - Scadenza del termine per le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori.
    (art. 32, comma 4, D.P.R. n. 223/1967)
    - Scadenza del termine per le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.
    (art. 5, c. 5-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif. dalla L. 4 aprile 2012, n. 35)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Nomina scrutatori
    - Scadenza termine notifica atti di nomina a scrutatore. (art. 6, L. n. 95/1989)
    I nominati devono comunicare al Sindaco l´eventuale grave impedimento allo svolgimento dell´incarico, entro 48 ore dalla notifica della nomina. Alla sostituzione degli impediti si provvede attingendo dalla graduatoria degli scrutatori di riserva.
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Nomina scrutatori
    - Termine entro il quale lo scrutatore incaricato deve comunicare l´eventuale grave impedimento ad assolvere l´incarico. (art. 6, L. n. 95/1989)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Variazione sede delle sezioni elettorali
    - Inoltro alla C.E.CIR., da parte dell´Ufficiale elettorale, delle eventuali proposte di variazione di sedi di uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze.
    (art. 38, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Revisione straordinaria delle liste elettorali - ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO
    - La C.E.Cir., a partire da oggi, invia al Sindaco le liste elettorali di sezione.
    (art. 29, D.P.R. n. 361/1957; Art. 51, L. n. 18/1979)
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  • ELEZIONI COMUNALI
    Affissione dei manifesti dei candidati
    - Affissione, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati alla carica di Sindaco e le liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale.
    (artt. 31, comma 1 e 34, comma 1, D.P.R. n. 570/1960 e art. 4, D.P.R. n. 132/1993)
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  • Revisione straordinaria delle liste elettorali - ELEZIONI AMMINISTRATIVE
    - Scadenza termine invio al Sindaco, da parte della C.E.Cir., delle liste elettorali sezionali debitamente autenticate. (art. 18, comma 2, D.P.R. n. 570/1960)
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  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    Affissione dei manifesti dei candidati
    - Affissione, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste regionali e provinciali dei candidati alla carica di presidente della regione e di consigliere regionale, con i relativi contrassegni e numeri d´ordine, secondo l´ordine risultato dal sorteggio effettuato dall´Ufficio centrale regionale e dall´Ufficio centrale circoscrizionale.
    (art. 11, comma 1, n. 5, L. n. 108/1968; art. 1, commi 3 e 11, L. n. 43/1995; leggi regionali)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO
    Affissione manifesti dei candidati
    - Affissione, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati ammessi in ciascuna circoscrizione. (Art. 24, D.P.R. n. 361/1957; Art. 13, L. n. 18/1979)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Voto a domicilio
    - Scadenza del termine entro il quale i sindaci, dovranno comunicare - a mezzo fax o posta elettronica o con altro mezzo che assicuri l´immediata acquisizione - al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l´elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale. (Istruzioni ministeriali)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Variazione sede delle sezioni elettorali
    - Scadenza del termine per la decisione, da parte della C.E.CIR., sulle eventuali proposte pervenute dall´Ufficiale elettorale, per la variazione di sedi di uffici elettorali di sezione.
    (art. 38, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223)
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  • ELEZIONI COMUNALI
    Rappresentanti di lista
    - Trasmissione al sindaco - da parte della Commissione elettorale circondariale per la consegna ai presidenti dei seggi elettorali - dell´elenco dei delegati autorizzati a designare, per l´elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, i rappresentanti delle liste di candidati presso il seggio, anche per l´eventuale turno di ballottaggio. (art. 35, comma 1, D.P.R. n. 570/1960)
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  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    Rappresentanti di lista
    - Trasmissione al sindaco, da parte dell´Ufficio centrale regionale, per la consegna al presidente di ogni seggio elettorale, dell´elenco dei delegati autorizzati a designare, per l´elezione del presidente della regione e del consiglio regionale, i rappresentanti delle liste regionali presso il seggio.
    - Trasmissione al sindaco, da parte dell´Ufficio centrale circoscrizionale, per la consegna al presidente di ogni seggio elettorale, dell´elenco dei rappresentanti dei delegati autorizzati a designare, per l´elezione del presidente della regione e del consiglio regionale, i rappresentanti delle liste provinciali presso il seggio. (art. 1, comma 6, L. n. 108/1968; art. 1, L. n. 43/1995; art. 35, comma 1, D.P.R. n. 570/1960; leggi regionali)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Elettori ricoverati o detenuti
    - Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura o ristretti nei luoghi di detenzione devono far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione.
    (art. 51, D.P.R. n. 361/1957; art. 42, D.P.R. n. 570/1960 e art. 8, L. 23 aprile 1976, n. 136).
    Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
    a) ad includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai Presidenti delle sezioni elettorali;
    b) a rilasciare ai richiedenti un´attestazione dell´avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a).
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Nomina scrutatori
    - Scadenza del termine per la notifica della nomina di scrutatore in sostituzione di quelli che hanno segnalato la loro assenza per gravi impedimenti. (art. 6, L. n. 95/1989)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Materiale per i seggi
    - Scadenza termine per la consegna, da parte della Prefettura, delle schede di votazione, dei bolli di sezione e delle matite copiative. (art. 33, comma 3, D.P.R. n. 361/1957)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Tessere elettorali
    - Dal 2° giorno precedente le votazioni, gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 18, domenica per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni atte a rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell´originale. Ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all´elettore un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell´esercizio del diritto di voto per quella consultazione. (art. 7, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONI REGIONALI, ELEZIONI COMUNALI
    Rappresentanti di lista
    - Termine ultimo per la presentazione dell´atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione. In alternativa, il suddetto atto è presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell´inizio delle operazioni di votazione.
    (art. 25, D.P.R. n. 361/1957) (art. 1, comma 6, L. n. 108/1968; art. 1, L. n. 43/1995; art. 35, comma 1, D.P.R. n. 570/1960; leggi regionali) (art. 35, comma 2, D.P.R. n. 570/1960)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Variazione sede delle sezioni elettorali
    - Pubblicazione del manifesto del Sindaco, con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali. (art. 38, D.P.R. n. 223/1967)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Revisione straordinaria delle liste elettorali
    - Attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione da parte della C.E.Circ., in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali. (art. 40, D.P.R. n. 223/1967)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Elettori ricoverati
    - Scadenza termine per la stesura, da parte del Sindaco, dell'elenco di coloro che hanno chiesto di votare nei luoghi di cura e rilascio ai medesimi dell'attestazione d'iscrizione nell'elenco stesso. (art. 51, D.P.R. n. 361/1957; art. 42, comma 3, D.P.R. n. 570/1960; art. 10, comma 1, D.P.R. n. 299/2000; I.M.)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Elettori detenuti
    - Scadenza del termine per la stesura, da parte del Sindaco, dell'elenco di coloro che hanno chiesto di votare nel luogo di detenzione e custodia e rilascio ai medesimi dell'attestazione d'iscrizione nell'elenco stesso.
    (art. 8, comma 3, L. n. 136/1976; art. 13, D.P.R. n. 299/2000; I.M.)
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  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    - Scadenza termine presentazione delle domande - da parte dei naviganti (marittimi e aviatori) che si trovino fuori dal comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco - per votare per le elezioni regionali nel comune in cui si trovano, previo rilascio del certificato. (art. 50, comma 2, D.P.R. n. 361/1957; art. 1, comma 1, lett. f), D.L. n. 161/1976, conv, con modif. dalla L. n. 240/1976)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    TERMINE PROPAGANDA ELETTORALE
    - Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione:
    o i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
    o la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
    o la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
    (art. 9 L. 4 aprile 1956, n. 212)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Esposizione bandiere
    - Esposizione, all´esterno degli edifici sede di seggi elettorali, nonché all´esterno degli ospedali, luoghi di cura o di detenzione nei quali è stata istituita la sezione ospedaliera od opera il seggio speciale, della bandiera nazionale e di quella europea.
    (L. 5 febbraio 1998, n. 22; art. 4, c. 4, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    PRIMA DELL´INSEDIAMENTO DEL SEGGIO
    Materiale per i seggi
    - Consegna ai Presidenti di sezione, a cura del Sindaco, del materiale occorrente per la votazione, nonché degli elenchi degli elettori degenti o detenuti che hanno ottenuto l´autorizzazione a votare nei luoghi di cura o di detenzione e degli altri elenchi previsti dalle disposizioni vigenti. (art. 51, D.P.R. n. 361/1957; art. 42, D.P.R. n. 570/1960 e art. 8, L. n. 136/1976)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    ORE 16:
    Costituzione dell´Ufficio Elettorale di sezione
    - Autenticazione e bollatura delle schede di votazione mediante apposizione della firma dello scrutatore nell´apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione e del timbro della sezione. (art. 47, comma 7, D.P.R. n. 570/1960)

    Costituzione seggi speciali istituiti negli ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o nei luoghi di detenzione e custodia preventiva e consegna del materiale e delle carte necessarie. (art. 27, D.P.R. n. 570/1960 ed art. 9, L. n. 136/1976)
    - Il Presidente dell´Ufficio elettorale di sezione, sentita la dirigenza sanitaria, fissa le ore in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto. Analogamente il Presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa le ore in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto. (artt. 8 e 9, L. n. 136/1976 e art. 44, D.P.R. n. 570/1960)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONI REGIONALI, ELEZIONI COMUNALI
    Rappresentanti di lista
    - Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio, che non siano già stati presentati, in precedenza, al segretario comunale.
    (art. 25, D.P.R. n. 361/1957) (art. 1, comma 6, L. n. 108/1968; art. 1, L. n. 43/1995; art. 35, comma 1, D.P.R. n. 570/1960; leggi regionali) (art. 35, comma 2, D.P.R. n. 570/1960)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Completamento operazioni preliminari e chiusura del seggio
    - Il presidente provvede a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte gli atti, i verbali ed il timbro della sezione. Quindi rimanda, per il prosieguo, le operazioni dell´ufficio elettorale di sezione alle ore 7 di domenica. Successivamente, fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa, in modo che nessuno possa entrarvi.
    (art. 45, comma 9, D.P.R. n. 361/1957; art. 47, commi 11 e 12, D.P.R. n. 570/1960)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    GIORNO DI VOTAZIONE
    DIVIETO PROPAGANDA ELETTORALE:
    - Giorno nel quale è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall´ingresso delle sezioni elettorali, sono altresì vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta ed indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, di giornali murali od altri, di manifesti di propaganda elettorale, le diffusioni di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale. (art. 9, L. n. 212/1956)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    GIORNO DI VOTAZIONE
    ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO, ELEZIONI REGIONALI, ELEZIONI COMUNALI
    Rappresentanti di lista
    - Prima dell´inizio della votazione, presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio che non siano stati già presentati in precedenza, al Segretario comunale.
    (art. 25, D.P.R. n. 361/1957) (art. 1, comma 6, L. n. 108/1968; art. 1, L. n. 43/1995; art. 35, comma 1, D.P.R. n. 570/1960; leggi regionali) (art. 35, comma 2, D.P.R. n. 570/1960)
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    GIORNO DI VOTAZIONE
    Dalle ore 7 sino alle ore 23: OPERAZIONI DI VOTAZIONE

    ORE 23: il Presidente ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio, quindi dichiara chiusa la votazione.

    IMMEDIATAMENTE DOPO LA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE:
    - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro e di accertamento del numero dei votanti per ogni consultazione.
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  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    GIORNO DI VOTAZIONE
    ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO
    - Il presidente da inizio alle operazioni di scrutinio delle schede votate per l´elezione dei membri del Parlamento europeo (artt. 16 e 18, legge n. 18/1979; artt. 64 e 67, D.P.R. n. 361/1957; art. 7, legge n. 136/1976 e art. 1, D.L. 21 n. 300/1994, conv., con mod., dalla legge n. 453/1994.)
    - Le operazioni di scrutinio devono terminare entro le ore 14 di lunedì.
    (Art. 71, comma 1, D.P.R. n. 361/1957; Art. 51, L. n.18/1979)
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  • ELEZIONI REGIONALI/COMUNALI
    A seguire, il presidente di seggio inizia le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei relativi voti per l´elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.
    (artt. 59, comma 1, 63 e 68, D.P.R. n. 570/1960)
    - Le operazioni di scrutinio devono terminare entro le ore 10 di martedì.
    (Art. 20, comma 2, lett. c), L. n. 108/1968
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  • ELEZIONI COMUNALI
    - Ore 14 - Operazioni di scrutinio
    - Il presidente di seggio inizia le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei relativi voti per l´elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale.
    (artt. 59, comma 1, 63 e 68, D.P.R. n. 570/1960)
    - Le operazioni di scrutinio devono terminare entro le ore 24.
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  • Elezioni ELEZIONI REGIONALI 2024 - ABRUZZO
    ELEZIONI REGIONALI
    - Ore 14: Il presidente di seggio ricostituisce l´ufficio elettorale e dà inizio alle operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei voti per l´elezione diretta del Presidente della Regione e del consiglio Regionale. (art. 2, D.L. n. 161/1976, conv, con modif. dalla L. n. 240/1976).
    - Le operazioni di scrutinio devono terminare entro le ore 24.
    (Art. 20, comma 2, lett. c), L. n. 108/1968)
    Pratica collegata ELESCA Calendario degli adempimenti elettorali
  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Materiale per i seggi
    - Le cassettine contenenti i timbri metallici, le matite copiative nonché i pacchi contenenti le schede di scorta avanzate, accompagnate da regolare ricevuta, dovranno essere restituite alla Prefettura - U.T.G. seguendo le istruzioni diramate dalla stessa.
    Pratica collegata ELESCA Calendario degli adempimenti elettorali
  • ELEZIONI COMUNALI
    Proclamazione degli eletti

    Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
    - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell´Ufficio centrale riunisce l´Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se un candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
    (art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 8, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 - art. 72, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    - Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
    (art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    - In caso contrario, il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di ballottaggio.
    (art. 72, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

    - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell´ufficio elettorale della 1ª sezione, quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni o coloro che ne facciano le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti - salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti.
    (art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    - Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
    (art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    - In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell´Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che devono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio.
    (art. 71, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    Pratica collegata ELESCA Calendario degli adempimenti elettorali
  • ELEZIONI COMUNALI
    Proclamazione degli eletti

    Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
    - Il presidente dell´Ufficio centrale - qualora non sia stato possibile già nella giornata precedente - riunisce l´Ufficio medesimo, riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti, qualora un candidato alla carica di Sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
    (art. 72, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 72, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    - Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
    (art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    - In caso contrario, il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine dello scrutinio che avrà luogo subito dopo la votazione del turno di ballottaggio.
    (art. 72, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

    Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
    - Il presidente dell´ufficio elettorale della 1ª sezione, quando il Comune abbia più di una sezione - qualora non sia stato possibile già nella giornata precedente - riunisce i presidenti delle sezioni o coloro che ne fanno le veci, riassume, in unione ad essi, i risultati degli scrutini delle varie sezioni, pronuncia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti - salvo il caso in cui due candidati alla carica di Sindaco abbiano ottenuto parità di voti.
    (art. 67, comma 1, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - art. 71, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000,
    n. 267)
    - Entro tre giorni dalla proclamazione, il sindaco pubblica i risultati e li notifica agli eletti.
    (art. 61, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
    - In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell´Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che devono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio.
    (art. 71, comma 6, secondo periodo, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
    Pratica collegata ELESCA Calendario degli adempimenti elettorali
  • Elezioni REFERENDUM - 2025
    Lavoro straordinario
    - Fine del termine dell´attività di lavoro straordinario previsto per lo svolgimento di consultazioni elettorali.
    (art. 15, comma 1, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, conv. con modif. dalla L. 19 marzo 1993, n. 68
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